Progetto
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
3 Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dai collaboratori dell’UDSC
all’estero. Se lo Stato ospitante esige dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati, la legge del 14 marzo 195812 sulla responsabilità trova applicazione solo nel caso in cui i danni siano stati causati intenzionalmente o per negligenza grave.
4 Contro gli atti ufficiali dei collaboratori dell’UDSC possono essere avviate le procedure di cui agli articoli 25a e 71 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa . L’UDSC si pronuncia mediante decisione formale.
5I collaboratori dell’UDSC che durante un impiego all’estero sono testimoni di eventuali violazioni dei diritti fondamentali sono tenuti a segnalarle prontamente al servizio dell’UDSC responsabile dell’impiego.
6Se ai collaboratori dell’UDSC vengono contestate supposte violazioni delle regole d’impiego, in particolare violazioni dei diritti fondamentali, l’UDSC può richiedere informazioni presso lo Stato estero o l’Agenzia sotto forma di un rapporto.
Art. 10 Equipaggiamento e armamento
1L’UDSC stabilisce l’equipaggiamento del personale e se ne assume i costi.
2Il personale dell’UDSC è autorizzato a portare con sé all’estero armi ed equipaggiamento ai sensi dell’articolo 106 LD in combinato disposto con gli articoli 227 e 228 lettere a e b dell’ordinanza del 1º novembre 200614 sulle dogane (OD). Sono fatte salve eventuali prescrizioni limitative dello Stato ospitante.
3L’impiego di armi all’estero è retto dal diritto dello Stato ospitante, a condizione che esso non preveda un impiego più ampio di quello previsto agli articoli 229–232 OD.
Art. 11 Tempo di lavoro, tempo d’impiego, vacanze e giorni di libero
1Il tempo di lavoro dipende dai requisiti posti dall’impiego e dalle direttive dell’Agenzia.
2È considerato tempo d’impiego il tempo durante il quale i collaboratori non svolgono il regolare servizio presso l’UDSC. Ne fanno parte anche il tempo per il viaggio, la durata effettiva dell’impiego, i giorni di briefing, i giorni necessari per preparare i bagagli nonché i giorni di libero supplementari secondo il capoverso 3.
3Ogni impiego della durata di quattro settimane dà diritto a un giorno di libero. In tal modo sono compensati i giorni festivi del luogo d’impiego. Per i giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera che cadono in un giorno feriale sono accordati giorni di libero supplementari. Sono fatte salve le direttive dell’Agenzia, così come diverse disposizioni per distacchi a lungo termine di durata pari a due anni o più.
4I giorni di libero che rientrano nel periodo d’impiego devono essere compensati e presi nel corso di tale periodo. I saldi dei giorni non compensati o non presi decadono alla fine dell’impiego e non vengono compensati con prestazioni in denaro o altre agevolazioni. In casi motivati l’UDSC può autorizzare deroghe.
12 RS 170.32
13 RS 172.02
14 RS 631.01