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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine

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essi a causa della loro funzione nonché in seguito ad azioni di guerra, rivoluzioni o tumulti.

2Per i collaboratori dell’UDSC impiegati all’estero, sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie dovute alle condizioni di mancanza di igiene o a situazioni particolari nel luogo d’impiego.

Art. 19 Tutela della salute

L’UDSC adotta le misure necessarie a salvaguardare e migliorare la tutela della salute dei propri collaboratori e ad assicurarne la salute fisica e psichica.

Art. 20 Assistenza nell’ambito di procedimenti

In casi eccezionali, l’UDSC può offrire assistenza giuridica e finanziaria ai propri collaboratori implicati in un procedimento civile, amministrativo o penale nell’esercizio delle loro funzioni all’estero. L’UDSC assiste il personale interessato in particolare nella ricerca di un patrocinatore legale all’estero. L’indennizzo delle spese di procedura e ripetibili è retto dall’articolo 77 dell’ordinanza del 3 luglio 200118 sul personale federale.

Sezione 4: Impiego di personale estero in Svizzera

Art. 21 In generale

1Durante l’impiego in Svizzera il personale estero è subordinato alle autorità svizzere competenti.

2L’UDSC stabilisce i mezzi d’impiego e le regole d’impiego assieme all’Agenzia e agli altri Stati Schengen.

3Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

4Le competenze possono essere revocate in casi motivati.

5In caso d’impiego, il personale estero porta un segno distintivo e indossa la propria uniforme. L’UDSC può ordinare eccezioni.

Art. 22 Rapporto di lavoro e norme disciplinari

Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine. Per quanto concerne il rapporto di lavoro e le norme disciplinari, il personale dell’Agenzia soggiace alle disposizioni di quest’ultima.

18 RS 172.220.111.3