Progetto

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

5Sia all’inizio sia al termine di un impiego il personale ha diritto a un giorno per preparare i bagagli.

6Il diritto alle vacanze derivante dal rapporto di lavoro in essere rimane inalterato.

7Terminato l’impiego, non sussiste alcun diritto di compensazione del tempo di lavoro o a indennità per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario o lavoro domenicale e notturno.

8Dalla limitazione dell’indennità sono escluse l’indennità di residenza secondo l’articolo 43 dell’ordinanza del 3 luglio 200115 sul personale federale (OPers), l’indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 OPers e l’indennità di funzione secondo l’articolo 46 OPers.

Art. 12 Viaggi di vacanza e costi di viaggio

1Il personale ha diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni sei mesi di impiego. Il viaggio può essere effettuato al più presto dopo tre mesi completi d’impiego.

2Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego.

3L’UDSC si assume i costi del viaggio diretto di andata e ritorno, nella misura in cui questi non vengano coperti dall’Agenzia o da terzi. Tali costi sono calcolati in conformità agli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200116 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).

4I costi di viaggio non sono rimborsati quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente o se i costi sono assunti da terzi.

Art. 13 Congedo e viaggi di congedo

1In caso di matrimonio, nascita e decesso nonché in caso di malattia e infortunio ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 O-OPers il congedo può essere prorogato per la durata del viaggio, tuttavia al massimo di quattro giorni.

2L’UDSC può assumersi i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettere a–e nonché g O-OPers. L’articolo 12 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 14 Indennità d’impiego

1Per ogni impiego è corrisposta un’indennità d’impiego di 60 franchi al giorno, sempreché gli inconvenienti connessi all’impiego stesso non siano indennizzati a sufficienza in altro modo. Essa costituisce un indennizzo per le particolari condizioni d’impiego, come disponibilità permanente, privazioni ed elevati rischi nonché una compensazione materiale per i costi supplementari direttamente connessi con l’impiego.

15 RS 172.220.111.3

16 RS 172.220.111.31