Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/77: Nuovo sistema di finanziamento Asilo; orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell’ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
N. dossier: 216.2-3956/2/1
La nuova formula comprende la quota parte cantonale delle persone con reddito basso. Si tiene conto della quota cantonale (NLQKT) del penultimo anno riguardante le persone ammesse provvisoriamente, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, i rifugiati, gli apolidi e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un permesso di dimora esercitanti un'attività lucrativa per cui percepiscono un salario basso (salario lordo mensile ≤ 600 franchi). Tale quota si deduce dalle informazioni dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC) verificate della SEM.
Dal 2016 l'UCC e la SEM si scambiano regolarmente i dati in virtù dell'articolo 93bisdella legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). I dati riguardano persone che esercitano un'attività lucrativa di età compresa tra i 18 e i 60 anni appartenenti ai settori dell'asilo e dei rifugiati, per le quali sono stati versati contributi AVS dal datore di lavoro e da chi esercita un'attività lucrativa indipendente e per cui la Confederazione corrisponde un indennizzo ai Cantoni. L'obiettivo è confrontare i dati dell'UCC con quelli in SI-MIC sull'attività lucrativa delle persone appartenenti ai settori dell'asilo e dei rifugiati e garantire in questo modo che le somme forfettarie globali siano calcolate correttamente. In caso di dati discrepanti, la SEM contatta i Cantoni affinché questi ultimi procedano a chiarire le informazioni divergenti sull'attività (inizio, durata, termine), su possibili abusi a livello di aiuto sociale o anche su un'eventuale lavoro nero. In base a un'appendice alla convenzione con l'UCC, dal 2018 la SEM può valutare statisticamente i dati dell’UCC. In futuro anche la quota parte cantonale dei salari bassi (≤ 600 franchi), che adesso viene inclusa nel calcolo dell'importo totale (numero delle somme forfettarie globali), deve figurare in queste valutazioni dei dati effettuate in forma anonima e fondate sulla legislazione in materia di protezione dei dati. Alla fine dell'anno la SEM stabilisce, sulla base dei dati dell'UCC dell'anno precedente, la quota parte determinante per ogni Cantone e la adegua per l'anno successivo. Questo modo di procedere è dovuto al fatto che i dati dell'UCC dell'anno corrente sono disponibili solamente verso la fine dell'anno successivo.
Articolo 24 capoverso 1 lettere a, b, c e d-f
Nelle lettere a-d vanno adeguati i rimandi agli articoli 42 e 43 LStrI. Alle lettere b e d si aggiungono inoltre i rimandi all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sul-la libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e all'articolo 3 dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31).
La somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 3 LAsi è versata per i rifugiati ammessi provvisoriamente e gli apolidi per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera (cfr. art. 31 cpv. 2 LStrI e art. 87 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 88 cpv. 3 LStrI).
In base a una prassi consolidata nonché per chiarire il testo giuridico e in base a un'interpretazione teleologica, alle lettere b e d l'inizio del versamento della somma forfettaria globale è fissato a partire dall'entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria. In ogni caso gli indennizzi vanno comunque versati per sette anni al massimo a partire da questa data.
Alla lettera e si precisa, fondandosi sulla prassi vigente, che l'indennizzo della somma forfettaria non viene più versato solamente se oltre all'asilo è revocato anche il riconoscimento della qualità di rifugiato. Non si introduce un nuovo requisito per la cessazione dell'obbligo di versare l'indennizzo, ma semplicemente si riprende la prassi vigente.