Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/77: Nuovo sistema di finanziamento Asilo; orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell’ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza · 13 pagine

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N. dossier: 216.2-3956/2/1

In caso di passaggio al modello «Formazione professionale», la somma forfettaria globale per le persone ammesse provvisoriamente va ridotta complessivamente del 9,8 per cento rispetto all'attuale sistema di finanziamento, mentre quella per i rifugiati (art. 26 cpv. 1) del 4,7 per cento.

La riduzione si realizza in proporzione nel primo blocco mediante un unico contributo da parte della Confederazione (assistenza) e nel secondo blocco con un indennizzo a copertura dei costi (aiuto sociale, spese di locazione, spese sanitarie).

Poiché le spese sanitarie del secondo blocco non sono ridotte a causa delle variazioni cantonali di cui sopra, le altre due posizioni (aiuto sociale, spese di locazione) subiscono una riduzione leggermente superiore per poter raggiungere complessivamente la riduzione del

9,8 per cento della somma forfettaria globale per le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (per i rifugiati la riduzione della somma forfettaria globale è del 4,7 %).

Articolo 23 capoversi 1 e 2

In seguito alla separazione della somma forfettaria globale per i richiedenti l'asilo da quella per le persone ammesse provvisoriamente, anche l'importo totale per ciascuna di queste categorie è calcolato separatamente. Di conseguenza i capoversi 1 e 2 disciplinano solamente il calcolo dell'importo totale per i richiedenti l'asilo versato mensilmente dalla Confederazione per ciascun Cantone.

Poiché il nuovo sistema di finanziamento non si applica ai richiedenti l'asilo, il calcolo dell'importo totale mensile della somma forfettaria globale per queste persone per singolo Cantone si riferisce esclusivamente all'effettivo dei richiedenti l'asilo di un Cantone. Tale effettivo si deduce dal numero dei beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria per Cantone + contributo di base alle spese di assistenza.

Il numero dei beneficiari si calcola sottraendo i richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa (18 - 60 anni) il primo giorno del mese dai richiedenti l'asilo residenti nel Cantone il primo giorno del mese. Rispetto all'attuale sistema di finanziamento, il calcolo dell'importo totale per i richiedenti l'asilo non subisce dunque alcuna modifica.

Articolo 23 capoversi 4 e 5 nonché articolo 27

La formula per calcolare l'importo totale versato dalla Confederazione a ciascun Cantone mensilmente per le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (art. 23 cpv. 4 e 5) nonché per i rifugiati, gli apolidi e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (art. 27) non cambia.

Rispetto al calcolo con l'attuale sistema di finanziamento, sono modificate le fasce di età (25- 60 anni anziché 18-60 anni) per i rifugiati, gli apolidi e le persone bisognose di protezione e adesso anche per le persone ammesse provvisoriamente nonché per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i fattori BETVA o BETF, EAVA o EAF ed EQCH sono modificati per le fasce di età poiché il sistema di finanziamento passa al modello «Formazione professionale».