Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/77: Nuovo sistema di finanziamento Asilo; orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell’ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza · 13 pagine

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N. dossier: 216.2-3956/2/1

Il capoverso 1 nonché le lettere dbised f hanno subito una correzione redazionale in tedesco.

Disposizioni transitorie

Capoverso 1

Al calcolo, alla concessione nonché al versamento e al rimborso delle somme forfettarie secondo gli articoli 20 - 27a che risalgono a prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il vecchio diritto.

Capoverso 2

Con l'entrata in vigore della presente modifica, le somme forfettarie secondo gli articoli 22 capoversi 1 e 5bisnonché 26 capoversi 1 e 5 vanno adeguate allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato 31 ottobre 202x). Senza la disposizione transitoria, queste disposizioni verrebbero adeguate soltanto l'anno successivo all'entrata in vigore.

4. Commenti alla disposizione dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Articolo 77d capoverso 1 lettera d e capoverso 1 bis

Alla lettera d si fa riferimento ai requisiti delle procedure di certificazione linguistica richieste per attestare le competenze linguistiche. Oltre agli standard qualitativi generalmente riconosciuti, detti requisiti devono ora comprendere anche un riferimento al contesto svizzero e un orientamento alla vita quotidiana del nostro Paese.

Il capoverso 1biscrea la base giuridica per dispensare dal dimostrare competenze linguistiche con riferimento alla Svizzera le persone che prima dell'arrivo nel nostro Paese hanno ottenuto un certificato linguistico attestante le conoscenze linguistiche richieste.

Disposizione transitoria

La presente modifica deve prevedere una disposizione transitoria che conceda a chi redige i test di lingua nei Cantoni tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure di certificazione e di test.

5. Commenti alla modifica dell’ordinanza sulla cittadinanza (OCit)

Articolo 6 capoverso 2 lettera d

Alla lettera d si fa riferimento ai requisiti delle procedure di certificazione linguistica richieste per attestare le competenze linguistiche. Oltre agli standard qualitativi generalmente riconosciuti, detti requisiti devono ora comprendere anche un riferimento al contesto svizzero e l'orientamento alla vita quotidiana del nostro Paese.