Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/77: Nuovo sistema di finanziamento Asilo; orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell’ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza · 13 pagine
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N. dossier: 216.2-3956/2/1
Articolo 10 capoverso 1 lettera d
La formulazione proposta nell’avamprogetto cita espressamente il passaggio in giudicato anche in caso di revoca dell'ammissione provvisoria. L'obiettivo della modifica è uniformare i requisiti delle persone allontanate assoggettate al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.
Articolo 20, frase introduttiva
Si tratta di un adeguamento redazionale.
Articolo 20 lettera d
Le somme forfettarie di cui all'articolo 88 capoversi 1 e 2 LAsi sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera (art. 87 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 87 cpv. 3 LStrI).
In base a una prassi consolidata nonché per chiarire il testo giuridico e in base a un'interpretazione teleologica, l'inizio del versamento della somma forfettaria è fissato a partire dall'entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria. In ogni caso gli indennizzi vanno comunque versati per sette anni al massimo a partire da questa data.
Articolo 20 lettera f
I rinvii agli articoli 42 e 43 della LStrI vanno aggiornati e integrati con i rinvii all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(RS 0.142.112.681), e all'articolo 3 dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31).
Articolo 22 capoversi 1 e 5 nonché articolo 26 capoversi 1 e 5
Poiché la somma forfettaria globale per i richiedenti l'asilo è separata da quella per le persone ammesse provvisoriamente e per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, l'importo medio nazionale delle somme forfettarie globali va riportato separatamente. Il nuovo capoverso 5 fissa le varie quote parte per i richiedenti l'asilo nonché per le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
Con il modello «Formazione professionale» e il previsto fattore correttivo in caso di redditi bassi da attività lucrativa, aumenta il numero di persone per cui è versata una somma forfettaria globale. Per tener conto del principio della neutralità dei costi, è quindi necessario ridurre l'importo della somma forfettaria globale. Sia la somma forfettaria globale per le persone ammesse provvisoriamente sia quella per i rifugiati sono ridotte adeguando in proporzione le voci che le compongono ossia assistenza, aiuto sociale e alloggio (art. 26 cpv. 5). Conseguentemente è adeguato anche l'importo medio nazionale della somma forfettaria globale per i rifugiati (art. 26 cpv. 1). Si rinuncia a intervenire sulle spese sanitarie, in quanto tali importi variano da Cantone a Cantone in base alle cifre pubblicate annualmente dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Altrimenti si dovrebbe procedere ogni anno a un loro adeguamento il che comporterebbe un onere amministrativo eccessivo. 8/13