Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/77: Nuovo sistema di finanziamento Asilo; orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell’ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza · 13 pagine
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N. dossier: 216.2-3956/2/1
delle competenze linguistiche richieste. Lo stesso vale nell'ambito dell'OASA per coloro che hanno già ottenuto, prima dell'arrivo in Svizzera, un certificato linguistico che conferma le competenze linguistiche richieste. Per questi certificati linguistici, si può rinunciare al riferimento alla Svizzera e all'orientamento pratico, ma essi devono imperativamente continuare a soddisfare i requisiti di qualità generalmente riconosciuti. La SEM tiene un elenco corrispondente.
Va rilevato che le prescrizioni federali per la naturalizzazione ordinaria sono disposizioni minime; si tratta di una conseguenza logica della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione federale per quanto riguarda la naturalizzazione ordinaria (art. 38 cpv. 2 Costituzione federale; Cost). Per la naturalizzazione ordinaria sussiste pertanto la peculiarità che i Cantoni possono formulare esigenze supplementari oltre a quelle dettate dal diritto federale. In materia di naturalizzazione ordinaria, le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche definite dal diritto federale sono prescrizioni minime (art. 38 cpv. 2 Cost.). I Cantoni restano quindi liberi di introdurre, secondo il diritto cantonale, requisiti linguistici più severi; ad esempio possono richiedere conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio o un livello superiore di riferimento del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) del Consiglio d'Europa. Nell’ambito dei loro requisiti più ampi, i Cantoni possono comunque rinunciare anche ai requisiti minimi previsti dal diritto federale quali il riferimento alla Svizzera.
3. Commenti ai singoli articoli dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)
Titolo prima della sezione 1, articolo 2, rubrica e secondo periodo
Il titolo dell'unità di partizione va completato con il termine «Determinazione»; in questo modo sono sistematicamente compresi anche i contenuti dei successivi articoli 3 e 5. L'introduzione del termine «sussidi federali» nel titolo del primo capitolo e nella rubrica dell'articolo 2 riprende la terminologia del capitolo 6 della legge sull'asilo e chiarisce che le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza sono rette dal diritto in materia di sussidi e che la Confederazione indennizza i Cantoni sotto forma di sussidi federale per le prestazioni assistenziali fornite.
Il rimando nell'articolo 2 all'articolo dell'ordinanza del 15 agosto 2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) va aggiornato.
Articolo 3 capoverso 2, secondo periodo, e 3, frase introduttiva
Nel capoverso 2 il rimando all'articolo 82 capoverso 3 della legge sull'asilo (LAsi) va completato con un rimando all'articolo 82 capoverso 3bis, entrato in vigore il 1° marzo 2019. Tale capoverso prevede che nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari. Il passaggio «nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza» è soppresso nei capoversi 2 e 3, poiché a livello di ordinanza non vi sono disposizioni esecutive corrispondenti a quelle menzionate (art. 82 cpv. 3, 3bise 4, art. 83 cpv. 1 e art. 83a LAsi).