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Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 21 pagine

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Art. 30 Vigilanza sul trattamento dei dati

1Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

2Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.

3I dettagli della vigilanza da parte delle autorità preposte sono retti dall’articolo 51 dei regolamenti (UE) 2019/81742 e (UE) 2019/ 81843.

Sezione 7: Sicurezza dei dati

Art. 31

1Per garantire la sicurezza dei dati si applicano l’ordinanza del 25 novembre 202044 sulla trasformazione digitale e l’informatica nonché l’ordinanza del 27 maggio 202045 sui ciber-rischi.

2Le autorità che hanno accesso alle componenti dell’interoperabilità prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l’accesso ai dati alle persone non autorizzate.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data] In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, [nome] Il cancelliere della Confederazione, [nome]

42Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

43Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

44 RS 172.010.58

45 RS 120.73