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Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 21 pagine

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Sezione 5: Rilevatore di identità multiple

Art. 21 Responsabilità per il trattamento dei dati nel MID

La SEM e fedpol sono le autorità nazionali ai sensi dell’articolo 40 paragrafo 3 lettera b dei regolamenti (UE) 2019/81729 e (UE) 2019/81830. La SEM è responsabile per i dati provenienti dal C-VIS, dall’EES o dall’ETIAS; fedpol è responsabile per i dati provenienti dall’N-SIS.

Art. 22 Svolgimento e risultati della procedura di rilevazione di identità

multiple

1Lo svolgimento della procedura di rilevazione di identità multiple è retto dall’articolo 27 dei regolamenti (UE) 2019/81731 e (UE) 2019/81832.

2Il MID crea conformemente all’articolo 28 paragrafi 3 e 4 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818:

a. un collegamento bianco ai sensi dell’articolo 2 lettera d, se i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici dei fascicoli oggetto del collegamento sono identici o simili; o

b. un collegamento giallo ai sensi dell’articolo 2 lettera a, se i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici dei fascicoli oggetto del collegamento non possono essere considerati simili.

Art. 23 Verifica manuale di un collegamento giallo

Conformemente all’articolo 29 paragrafi 3–5 dei regolamenti (UE) 2019/81733 e (UE) 2019/81834, ogni collegamento giallo deve essere verificato senza indugio manualmente dall’autorità responsabile ai sensi dell’articolo 110g capoverso 2 LStrI o, in caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, dall’ufficio SIRENE.

Art. 24 Accesso ai dati provenienti dai collegamenti

1Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione di cui all’articolo 110a LStrI o all’articolo 16a LSIP interessati da un collegamento rosso, possono consultare i dati di cui all’articolo 26 lettere a e b.

2Le autorità che hanno accesso ai due sistemi di informazione di cui all’articolo 110a LStrI o all’articolo 16a LSIP tra i quali esiste un collegamento bianco, possono consultare i dati di cui all’articolo 26.

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.