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Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 21 pagine
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a fini di verifica, in caso di collegamento giallo, o al fine di combattere la frode di identità, in caso di collegamento rosso:
a. se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS: l’Ufficio SIRENE e le unità amministrative che lo assistono;
b. se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell’EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/222616:
1. i collaboratori dell’UDSC incaricati del controllo delle persone,
2. le autorità cantonali di polizia responsabili dei controlli alle frontiere esterne Schengen nell’ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen;
c. se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS:
1. le unità dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM responsabili del rilascio dei visti,
2. i collaboratori dell’UDSC incaricati del controllo delle persone,
3. la divisione Protocollo e la divisione Rappresentanze all’estero del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
4. le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni,
5. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti,
6. i posti di confine delle polizie cantonali,
7. le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato le competenze in materia di visti di cui all’articolo 110c capoverso 1 lettera c LStrI;
d. se è presente un collegamento con un fascicolo di domanda ETIAS contenente i dati di cui all’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/124017: la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS.
Art. 12 Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione
e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi
(art. 110d cpv. 2 LStrI)
1Le seguenti unità federali di cui all’articolo 110d capoverso 2 LStrI possono consultare i riferimenti registrati nel CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e
16 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dalla GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.
17 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236/1 del 19.9.2018, pag. 1 segg.