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Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 21 pagine
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dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all’articolo 22 dei regolamenti (UE) 2019/81718 e (UE) 2019/81819 sono adempiute:
a. presso fedpol:
1. la Polizia giudiziaria federale,
2. i servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica,
3. la Centrale operativa e d’allarme;
b presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):
1. la divisione Acquisizione,
2. la divisione Analisi,
3. la coordinazione Lotta al terrorismo,
4. la coordinazione Servizio informazioni,
5. la coordinazione Lotta all’estremismo,
6. la coordinazione Non-proliferazione,
7. l’ambito Servizio degli stranieri,
8. l’ambito Rilevamento dati/smistamento,
9. il Centro federale di situazione;
c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: le divisioni che conducono procedimenti.
2Le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano possono consultare i riferimenti registrati nel CIR per gli scopi di cui al capoverso 1.
Art. 13 Richiesta di accesso completo ai dati ai fini della prevenzione,
dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi
(art. 110d cpv. 3 e 4 LStrI)
1Se una consultazione nel CIR produce un riscontro positivo nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac, viene visualizzato il riferimento al sistema d’informazione interessato. Quest’informazione può essere utilizzata unicamente per presentare una richiesta di accesso completo ai sensi del capoverso 2.
2L’autorità che ha effettuato la consultazione deve successivamente presentare alla EAZ fedpol una richiesta motivata di accesso completo ai dati di almeno uno dei sistemi di informazione che ha prodotto un riscontro positivo. L’accesso completo resta soggetto alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tale accesso.
3Se, in via eccezionale, l’accesso non viene richiesto, l’autorità che ha effettuato la consultazione deve indicarlo per iscritto e verbalizzarlo, in modo che la motivazione per la mancata richiesta sia registrata in modo tracciabile nel fascicolo nazionale.
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.
19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.