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Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 21 pagine
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2I dati nel CIR sono adeguati automaticamente allorché i dati di cui al capoverso 1 sono registrati, modificati o cancellati nell’EES, nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nel C-VIS o nell’Eurodac.
3Il catalogo dei dati del CIR ai sensi dell’articolo 18 dei regolamenti (UE) 2019/81714 e (UE) 2019/ 81815, le autorità autorizzate a consultare i dati nonché l’estensione dei diritti di consultazione figurano nell’allegato 1.
Art. 10 Consultazione del CIR a fini di identificazione
art. 110b LStrI
1Le seguenti unità organizzative della Confederazione di cui all’articolo 110b capoverso 3 LStrI possono consultare il CIR ai fini dell’identificazione di persone:
a. presso fedpol:
1. la Polizia giudiziaria federale,
2. il Servizio federale di sicurezza,
3. la Centrale operativa e d’allarme (EAZ fedpol),
4. i servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica,
5. il servizio responsabile dello scambio internazionale di informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla raccolta e allo scambio di informazioni allo scopo di prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
b. in seno all’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC): i collaboratori incaricati del controllo delle persone.
2A fini di identificazione anche le autorità cantonali e comunali di polizia possono consultare i dati registrati nel CIR.
3La consultazione nel CIR a fini di identificazione è effettuata in presenza dell’interessato sulla base dei dati biometrici di quest’ultimo acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità combinati con i dati relativi al documento di viaggio oppure dei dati di identità forniti dall’interessato.
4In caso di catastrofi naturali, incidenti o atti violenti, le autorità di cui al capoverso 1 possono effettuare, unicamente ai fini dell’identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o di resti umani non identificati, consultazioni nel CIR con i dati biometrici dell’interessato.
Art. 11 Consultazione del CIR ai fini dell’individuazione di identità multiple
(art. 110c LStrI)
Le seguenti unità organizzative federali e cantonali possono, per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi, consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.
15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.