Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/29
Nel trattamento dei dati personali nell’ambito del VIS ogni autorità competente rispetta pienamente la dignità umana nonché i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità.
3. L’interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure ai sensi del presente regolamento, conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Il benessere, la sicurezza e l’incolumità del minore, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani, sono tenuti in considerazione. Il minore ha anche diritto all’ascolto, tenuto adeguatamente conto della sua età e del suo grado di maturità.»;
8) il titolo del capo II è sostituito dal seguente:
«INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI»;
9) l’articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando la domanda è ricevibile a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l’autorità competente per i visti crea il relativo fascicolo entro tre giorni lavorativi inserendo nel VIS i dati di cui all’articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti, i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione “non pertinente”. L’assenza di impronte digitali è indicata con “VIS 0”; il sistema permette inoltre una distinzione tra i casi di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 810/2009.
6. Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, secondo le procedure descritte nei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni di cui all’articolo 9 bis e restituisce i risultati. L’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame della domanda a norma dell’articolo 15.»;
10) l’articolo 9 è così modificato:
a) il punto 4 è così modificato:
i) le lettere da a) a c bis) sono sostituite dalle seguenti:
«a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso;
a bis) cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; cittadinanza alla nascita;
b) tipo e numero del documento di viaggio;
c) data di scadenza della validità del documento di viaggio;
c bis) paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;»;
ii) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«1) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) e datore di lavoro; per gli studenti, nome dell’istituto di istruzione;»;