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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/39

ii) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«e bis) immagine del volto;

f) numero della vignetta visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. L’immagine del volto di cui al paragrafo 2, lettera e bis), non è il solo criterio di ricerca.»;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo.»;

17) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Utilizzo del VIS ai fini della consultazione e della richiesta di documenti

1. Ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito alle domande in conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, la richiesta di consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Quando viene creato nel VIS un fascicolo relativo alla domanda di un cittadino di un determinato paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS trasmette automaticamente, tramite VIS Mail, la richiesta di consultazione allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS che la ritrasmette, tramite VIS Mail, allo Stato membro che ha creato il fascicolo.

Se la risposta è negativa, in essa è specificato se il richiedente rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali.

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l’elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell’esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, in conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco.

3. La trasmissione di informazioni tramite VIS Mail si applica anche:

a) alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche

categorie di tali cittadini (“notifica ex post”) a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009;

b) alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25,

paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;

c) alla trasmissione di informazioni riguardanti decisioni di annullamento e revoca di un visto nonché delle relative

motivazioni a norma dell’articolo 13, paragrafo 4;

d) alla trasmissione delle richieste di rettifica o cancellazione dei dati a norma rispettivamente dell’articolo 24,

paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafo 2, come pure dei contatti tra Stati membri a norma dell’articolo 38, paragrafo 2;

e) a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implichino la trasmissione di dati personali

registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all’autorità competente per i visti affinché inoltri copie dei documenti giustificativi relativi alla domanda e alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti.