Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
3 bis. È integrato nel VIS l’elenco degli Stati membri che chiedono che le proprie autorità centrali siano informate dei visti rilasciati da altri Stati membri a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS assicura la gestione centralizzata di tale elenco.
3 ter. La trasmissione di informazioni a norma del paragrafo 3, lettere a), b) e c), è generata automaticamente dal VIS.
3 quater. Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste di cui al paragrafo 3, lettera e), entro tre giorni lavorativi.
4. I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono utilizzati unicamente a fini di consultazione e informazione delle autorità centrali competenti per i visti nonché ai fini della cooperazione consolare.»;
18) l’articolo 17 è soppresso;
19) il titolo del capo III è sostituito dal seguente:
«ACCESSO DI ALTRE AUTORITÀ AI DATI SUI VISTI»;
20) l’articolo 17 bis è così modificato:
a) al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) verificare, qualora l’identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali o l’immagine del volto, l’identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali o, se l’immagine del volto è registrata nel VIS con l’indicazione che l’immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, conformemente all’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. L’interoperabilità consente al VIS di avviare il processo di cancellazione dell’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2226 dal fascicolo dell’EES qualora l’immagine del volto sia registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.
3 ter. L’interoperabilità consente all’EES di comunicare automaticamente al VIS, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del presente regolamento, quando l’uscita di un minore di età inferiore ai 12 anni è registrata nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.»;
21) l’articolo 18 è così modificato:
a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituito dalla seguente:
«b) immagini del volto;»;
b) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) immagini del volto;»;
c) il paragrafo 6 è così modificato:
i) alla lettera a) del primo comma, il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) l’identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l’interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al richiamato paragrafo.»;
d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto nel VIS di cui al paragrafo 6, l’autorità competente può interrogare il VIS dall’EES.»;