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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/41

22) l’articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l’immagine del volto.»;

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) immagini del volto;»;

23) all’articolo 19 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Inoltre, qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verifica le impronte digitali o l’immagine del volto del cittadino di paese terzo confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Tale autorità può eseguire la verifica dall’EES. Per i cittadini di paesi terzi le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l’interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2.»;

24) l’articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.»;

b) al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) immagini del volto;

d) dati inseriti, di cui agli articoli da 10 a 14, riguardo ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati.»;

25) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 21

Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale conformemente agli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale, l’autorità competente in materia di asilo ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) del presente paragrafo relativi al coniuge e ai figli, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;