Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis);
c) immagini del volto;
d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati;
e) dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.
Articolo 22
Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale
1. Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.
Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente in materia di ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del richiedente e degli eventuali fascicoli correlati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) del presente paragrafo, del coniuge e dei figli, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
a) numero della domanda;
b) dati ricavati dal modulo o dai moduli di domanda di cui all’articolo 9, punto 4;
c) immagini del volto di cui all’articolo 9, punto 5;
d) scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 9, punto 7;
e) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati;
f) dati di cui all’articolo 9, punto 4, dei fascicoli relativi al coniuge e ai figli.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.»;
26) dopo l’articolo 22, sono inseriti i capi seguenti:
«Capo III bis
INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E SUI PERMESSI DI SOGGIORNO
Articolo 22 bis
Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno
1. Al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, l’autorità competente per il ricevimento o l’esame della domanda crea senza indugio un fascicolo relativo alla domanda inserendo nel VIS i seguenti dati, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale:
a) numero della domanda;