Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/43
b) informazioni sullo status, con l’indicazione che è stato richiesto un visto per soggiorno di lunga durata o un
permesso di soggiorno;
c) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;
d) cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze attuali, sesso, luogo di nascita;
e) tipo e numero del documento di viaggio;
f) data di scadenza della validità del documento di viaggio;
g) paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;
h) scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;
i) nel caso dei minori, cognome e nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;
j) immagine del volto del richiedente con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento
della presentazione della domanda;
k) impronte digitali del richiedente.
2. Per quanto riguarda le impronte digitali di cui al paragrafo 1, lettera k), le impronte digitali di minori di età inferiore ai sei anni non possono essere inserite nel VIS.
Per quanto riguarda le immagini del volto di cui al paragrafo 1, lettere j) e k), i dati dei minori possono essere inseriti nel VIS soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il personale addetto al rilevamento dei dati dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento
dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
b) i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento dei dati;
c) per il rilevamento dei dati non è esercitata alcuna forza.
3. Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni di cui all’articolo 22 ter.
4. Qualora il richiedente abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l’autorità crea un fascicolo relativo alla domanda per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno presentato insieme domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.
5. Qualora in conformità del diritto dell’Unione o nazionale non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione “non pertinente”. Per le impronte digitali il sistema consente di distinguere tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali in conformità del diritto dell’Unione o nazionale e i casi in cui non possono essere fornite.
Articolo 22 ter
Interrogazione dei sistemi di informazione e delle banche dati
1. Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi conformemente al presente articolo. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.
2. Allo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 e ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il VIS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP, per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), i), j) e k), del presente regolamento con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:
a) nel SIS;
b) nell’EES;
c) nell’ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS;
d) nel VIS;