Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 35Fedlex · Progetto

13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/45

4. Le segnalazioni SIS relative a persone scomparse o vulnerabili, persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico sono consultate unicamente ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f).

5. Per quanto riguarda l’STLD dell’Interpol e il TDAWN dell’Interpol, le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

Se l’obbligo di cui al presente paragrafo non è rispettato, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.

6. Per quanto riguarda i dati Europol , il trattamento automatizzato riceve l’opportuna comunicazione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2016/794.

7. Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo relativo alla domanda usati per l’interrogazione o alcuni di essi coincidano in tutto o in parte con i dati contenuti in una cartella, una segnalazione o un fascicolo registrati nei sistemi di informazione o nelle banche dati di cui al paragrafo 2. Il manuale di cui al paragrafo 18 definisce la coincidenza parziale, compreso un grado di probabilità per limitare il numero di falsi riscontri positivi.

8. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e iii), al paragrafo 3, lettera b), al paragrafo 3, lettera c), punto i), al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 3, lettera g), punto i), il VIS aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a qualsiasi riscontro positivo e, se del caso, allo Stato membro che ha inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo.

9. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettera c), punto ii), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS si limita a indicare, nel fascicolo relativo alla domanda, che è necessaria un’ulteriore verifica.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), e i), j) e k).

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all’unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i).

10. Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punti v), vi) e vii), il VIS non lo registra nel fascicolo relativo alla domanda né vi indica che è necessaria un’ulteriore verifica.

11. Il numero di riferimento unico della registrazione di dati che ha generato il riscontro positivo è conservato nel fascicolo relativo alla domanda ai fini della conservazione nei registri e dell’elaborazione di relazioni e statistiche, a norma degli articoli 34 e 45 bis.

12. L’autorità competente per i visti o per l’immigrazione dello Stato membro che tratta la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ai sensi del paragrafo 6.

Ai fini della verifica manuale di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui al paragrafo 6.

L’autorità competente ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati VIS, SIS, EES, ETIAS, o SLTD che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all’esame della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno nonché in caso di procedura di ricorso.

L’autorità competente verifica se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogate.

Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, il riscontro positivo è preso in considerazione per valutare se il richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri che trattano la domanda.