Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
Qualora il riscontro positivo riguardi una persona nei confronti della quale un altro Stato membro ha inserito nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno o una segnalazione di rimpatrio, si applica la consultazione preventiva a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 2018/1861 o dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1860.
Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema di informazione o banca dati, l’autorità competente cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.
13. Per la verifica manuale dei riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettera a), punti da iv) a vii), lettere e) e f), e lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l’articolo 9 quinquies si applica di conseguenza.
14. Per la verifica manuale e le misure conseguenti ai riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS a norma del paragrafo 3, lettera c), punto ii), del presente articolo da parte delle unità nazionali ETIAS, l’articolo 9 sexies si applica di conseguenza. Il riferimento all’autorità centrale competente per i visti si intende fatto all’autorità competente per i visti o per l’immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.
15. Per le misure conseguenti ai riscontri positivi nel SIS a norma del paragrafo 3, lettera a), punti da iv) a vii), del presente articolo da parte degli uffici SIRENE, l’articolo 9 septies si applica di conseguenza.
16. Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l’articolo 9 octies si applica di conseguenza. Il riferimento all’autorità centrale competente per i visti si intende fatto all’autorità competente per i visti o per l’immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.
17. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, eu-LISA predispone, in cooperazione con gli Stati membri ed Europol, canali appropriati per le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui al presente articolo.
18. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 48 bis per stabilire in un manuale le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni.
Articolo 22 quater
Dati da aggiungere in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno
Qualora adotti una decisione di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:
a) informazioni sullo status, con l’indicazione che è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un
permesso di soggiorno;
b) autorità che ha adottato la decisione;
c) luogo e data della decisione di rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;
d) tipo di documento rilasciato (visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno);
e) numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato;
f) date di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;
g) dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, se disponibili e non inseriti nel fascicolo relativo alla domanda al
momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.
Articolo 22 quinquies
Dati da aggiungere in determinati casi di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno
1. Qualora adotti una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:
a) informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è
stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;