Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/47
b) autorità che ha adottato la decisione;
c) luogo e data della decisione.
2. Qualora sia adottata una decisione finale di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il fascicolo relativo alla domanda è cancellato senza indugio dal VIS.
Articolo 22 sexies
Dati da aggiungere in caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno
Qualora adotti una decisione di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:
a) informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è
stato ritirato, revocato o annullato;
b) autorità che ha adottato la decisione;
c) luogo e data della decisione;
d) se pertinente, i motivi di ritiro, revoca o annullamento del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di
soggiorno, in conformità dell’articolo 22 quinquies.
Articolo 22 septies
Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di rinnovo di permesso di soggiorno
1. Qualora adotti una decisione di proroga di un visto per soggiorno di lunga durata, l’autorità competente aggiunge al fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:
a) informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata è stato prorogato;
b) autorità che ha adottato la decisione;
c) luogo e data della decisione;
d) numero della vignetta visto;
e) data di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata.
2. Qualora l’autorità competente adotti una decisione di rinnovo di un permesso di soggiorno, si applica l’articolo 22 quater.
Articolo 22 octies
Accesso ai dati VIS a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni
1. Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare o l’autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità di tale regolamento, sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti:
a) cognome, nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei
documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure
b) numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno.
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l’autorità competente per i controlli di frontiera ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l’indicazione che
è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, prorogato o rinnovato;
b) dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) e f);