Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/49

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda, informazioni sullo status e autorità alla quale la domanda è stata presentata;

b) dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e i);

c) immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

d) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, rifiutati, ritirati,

revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli da 22 quater a 22 septies.

3. Qualora la persona sia titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità dell’articolo 22 octies o 22 nonies.

Articolo 22 undecies

Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale conformemente agli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate ad accedere al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). L’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno è registrato nel VIS, l’autorità competente in materia di asilo ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) del presente paragrafo, dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda e autorità che ha rilasciato, revocato, annullato, , prorogato o rinnovato il visto per

soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno;

b) dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g);

c) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati,

annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;

d) immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

e) dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai

figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Articolo 22 duodecies

Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate ad accedere al VIS, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). L’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.