Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

c) se applicabili, dati di cui all’articolo 22 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e);

d) immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni sono altresì abilitate ad accedere al VIS per verificare le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS.

4. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni ha accesso ai dati VIS in conformità dell’articolo 22 decies, paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 nonies

Accesso ai dati VIS a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri

1. Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o l’autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e/o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche all’interno degli Stati membri per accertare se sussistano le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate ad accedere al VIS per eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, o con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.

Qualora l’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l’immagine del volto.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l’indicazione che

è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, prorogato o rinnovato;

b) dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) e f);

c) se applicabili, dati di cui all’articolo 22 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e);

d) immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

3. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare, o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti ha accesso ai dati VIS in conformità dell’articolo 22 decies, paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 decies

Accesso ai dati VIS a fini di identificazione

1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni conformemente al regolamento (UE) 2016/399 o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.