Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 40Fedlex · Progetto

L 248/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente in materia di asilo è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) del presente paragrafo, dei fascicoli relativi alla domanda collegati al coniuge e ai figli, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda;

b) dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g);

c) immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

d) immagini scannerizzate della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 22 bis,

paragrafo 1, lettera h);

e) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati,

annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;

f) dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai

figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

CAPO III ter

PROCEDURA E CONDIZIONI DI ACCESSO AL VIS A FINI DI CONTRASTO

Articolo 22 terdecies

Autorità designate degli Stati membri

1. Ogni Stato membro designa le autorità che sono autorizzate a consultare i dati del VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

I dati consultati da tali autorità sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle sue autorità designate comunica tale elenco alla Commissione e a eu-LISA. Ciascuno Stato membro può in qualsiasi momento modificare o sostituire l’elenco comunicato e ne informa la Commissione e eu-LISA.

3. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al VIS. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso ai dati VIS di cui all’articolo 22 sexdecies.

Le autorità designate e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se la normativa diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e a eu-LISA il proprio punto di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.

5. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l’accesso ai dati del VIS attraverso i punti di accesso centrale.

6. Solo il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere ai dati VIS conformemente agli articoli 22 quindecies e 22 sexdecies.