Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/51
Articolo 22 quaterdecies
Europol
1. Europol designa una delle sue unità operative come “autorità designata di Europol” e l’autorizza a richiedere l’accesso ai dati VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
I dati consultati da Europol sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.
2. Europol designa come punto di accesso centrale un’unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso ai dati VIS di cui all’articolo 22 novodecies.
Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall’autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.
Articolo 22 quindecies
Procedura di accesso ai dati del VIS a fini di contrasto
1. Le unità operative di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale di cui al paragrafo 3 di tale articolo, per l’accesso ai dati del VIS. Quando ricevono una richiesta di accesso, i punti di accesso centrale verificano se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies. Se sono soddisfatte le condizioni, il punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.
2. In casi di eccezionale urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o altro reato grave, il punto di accesso centrale trattano la richiesta immediatamente e verificano solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies, compresa l’effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dal trattamento della richiesta.
3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l’accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano senza ritardo i dati acquisiti dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale.
Articolo 22 sexdecies
Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri
1. Fatto salvo l’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le autorità designate hanno accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di
terrorismo o altro reato grave;
b) la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;
c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla
prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;
d) il CIR è stato interrogato conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e la risposta ricevuta di
cui al paragrafo 2 di tale articolo indica che nel VIS sono conservati dati.