Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
2. Il rispetto della condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d’obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l’autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, o qualora la categoria di dati con cui l’interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.
3. La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:
a) cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;
b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di
scadenza della validità del documento di viaggio;
c) numero della vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e data di
scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;
d) impronte digitali, comprese quelle latenti;
e) immagine del volto.
4. L’immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.
5. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, ritirati, rinnovati o prorogati. L’accesso ai dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.
6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:
a) sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi di cui tali minori sono vittima e per
proteggere i minori scomparsi;
b) l’accesso è necessario in un caso specifico; e
c) l’uso dei dati del minore è nell’interesse superiore del minore.
Articolo 22 septdecies
Accesso ai dati del VIS per l’identificazione di persone in circostanze specifiche
1. In deroga all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS ai fini dell’identificazione di persone scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani nei cui confronti esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione o alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone.
2. Qualora le impronte digitali delle persone di cui al paragrafo 1 non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), o all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g).
3. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui agli articoli 9 e 22 bis, nonché ai dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda collegati in conformità dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, o dell’articolo 22 bis, paragrafo 4.
Articolo 22 octodecies
Uso dei dati del VIS per l’inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e accesso a tali dati
1. I dati del VIS possono essere utilizzati ai fini dell’inserimento nel SIS di una segnalazione di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862. In tali casi, il punto di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 3, assicura la trasmissione dei dati tramite mezzi sicuri.