Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
7. L’autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati del VIS o di una serie specifica di dati del VIS al punto di accesso centrale di Europol. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi all’autorità designata di Europol in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.
8. Il trattamento delle dati ottenuti da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all’autorizzazione dello Stato membro d’origine dei dati. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l’unità nazionale Europol di tale Stato membro.
Articolo 22 vicies
Conservazione delle registrazioni delle richieste di consultazione di dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS riguardanti l’accesso dei punti di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 3, ai fini di cui al capo III ter. Tali registrazioni indicano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati usati per avviare l’interrogazione, i dati trasmessi dal VIS e i nomi dei membri del personale dei punti di accesso centrale che inseriscono ed estraggono i dati.
2. Inoltre, ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell’ambito del VIS in seguito a richieste di consultazione di dati del VIS o di accesso ai dati del VIS ai fini di cui al capo III ter.
3. Le registrazioni di cui al paragrafo 2 indicano:
a) lo scopo esatto della richiesta di consultazione dei dati del VIS o di accesso a tali dati, compreso il tipo di reato di
terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di consultazione;
b) la decisione adottata in merito all’ammissibilità della richiesta;
c) il riferimento del fascicolo nazionale;
d) la data e l’ora esatta della richiesta di accesso inviata al VIS dal punto di accesso centrale;
e) laddove applicabile, l’esperimento della procedura d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, e i risultati
della verifica a posteriori;
f) i dati o la serie di dati di cui all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 3, usati per la consultazione; e
g) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l’identificazione del funzionario che
ha eseguito l’interrogazione e del funzionario che ha ordinato l’interrogazione o la trasmissione dei dati.
4. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono usate solo per verificare l’ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Tali registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate. Esse sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 23, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo competenti hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l’adempimento delle loro funzioni. Anche l’autorità competente per verificare l’ammissibilità della richiesta ha accesso a tali registrazioni per lo stesso fine. Qualora l’obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati sono necessari ai fini della specifica indagine penale per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 50.
Articolo 22 unvicies
Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato
1. L’accesso al VIS per consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non produce ancora i suoi effetti avviene qualora tale accesso: