Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/55
a) rientra nei limiti delle competenze di tali autorità designate;
b) è subordinato alle medesime condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 1;
c) è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo all’autorità designata di uno
Stato membro cui si applica il presente regolamento; detta autorità presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto di accesso centrale nazionali.
2. Lo Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato rende disponibili i suoi dati sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 1.»;
27) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Periodo di conservazione dei dati
1. Ciascun fascicolo relativo alla domanda è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 34.
Tale periodo decorre:
a) dalla data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia
stato rilasciato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
b) dalla nuova data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora
sia stato prorogato o rinnovato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
c) dalla data di creazione nel VIS del fascicolo relativo alla domanda qualora la domanda sia stata ritirata e chiusa;
d) dalla data della decisione dell’autorità responsabile qualora un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un
permesso di soggiorno sia stato rifiutato, ritirato, revocato o annullato, a seconda dei casi.
2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il VIS cancella automaticamente il fascicolo relativo alla domanda e i collegamenti fatti verso tale fascicolo medesimo conformemente all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafo 4.
3. In deroga al paragrafo 1, le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di età inferiore ai 12 anni sono cancellate allo scadere del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e, in caso di visto, all’uscita del minore dalle frontiere esterne.
Ai fini di tale cancellazione, l’EES informa automaticamente il VIS quando l’uscita del minore è inserita nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.»;
28) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
Modifica dei dati
1. Solo lo Stato membro responsabile ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al VIS, rettificando o cancellando tali dati.
2. Lo Stato membro che disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione del presente regolamento ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3.
Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti fatti conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 o 4, o all’articolo 22 bis, paragrafo 4, o in caso di collegamento mancante, lo Stato membro responsabile verifica i dati in questione e risponde entro tre giorni lavorativi e, se necessario, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato membro richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato membro responsabile tramite VIS Mail.
3. Lo Stato membro competente controlla, quanto prima, i dati in questione e, se necessario, li rettifica o li cancella immediatamente.»;