Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/53

2. In caso di riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS attraverso l’uso dei dati del VIS di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali possono chiedere a un’autorità con accesso al VIS di concedere loro di accedere a tali dati nell’assolvimento delle loro funzioni. Tali autorità giudiziarie nazionali comprendono quelle competenti per l’avvio dell’azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell’imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862. Si applicano le condizioni previste dal diritto dell’Unione e nazionale. Gli Stati membri garantiscono che i dati siano trasmessi in modo sicuro.

Articolo 22 novodecies

Procedura e condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte di Europol

1. Europol ha accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la consultazione è necessaria e proporzionata per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di

prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;

b) la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla

prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;

d) il CIR è stato interrogato conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e la risposta ricevuta di

cui al paragrafo 2 di quell’articolo indica che nel VIS sono conservati dati.

2. Il rispetto della condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d’obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l’autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, o qualora la categoria di dati con cui l’interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.

3. La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:

a) cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;

b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di

scadenza della validità del documento di viaggio;

c) numero della vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e data di

scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;

d) impronte digitali, comprese quelle latenti;

e) immagine del volto.

4. L’immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.

5. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, ritirati, rinnovati o prorogati. L’accesso ai dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:

a) sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato grave di cui tali minori sono vittima e per

proteggere i minori scomparsi;

b) necessario in un caso specifico; e

c) l’uso dei dati è nell’interesse superiore del minore.