Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/69
2. L’accesso sicuro al portale per i vettori di cui all’articolo 2 bis, lettera h, con la possibilità di usare soluzioni tecniche mobili, permette ai vettori di procedere all’interrogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che un passeggero salga a bordo.
A tal fine, per quanto riguarda i visti, il vettore fornisce i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), e, per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il vettore fornisce i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), contenuti nel documento di viaggio. Il vettore indica inoltre lo Stato membro di ingresso o, nel caso di un transito aeroportuale, lo Stato membro di transito.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, nel caso di un transito aeroportuale, il vettore non è tenuto a interrogare il VIS salvo se per il cittadino di paese terzo è previsto l’obbligo di visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009.
3. Il VIS fornisce ai vettori una risposta “OK/NOT OK”, indicando se la persona è in possesso di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno valido, a seconda dei casi.
Qualora sia stato rilasciato un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta fornita dal VIS tiene conto dello Stato membro o degli Stati membri per cui il visto è valido, nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore.
I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta “OK/NOT OK” non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
4. Qualora sia negato l’imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito di una consultazione del VIS, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nel VIS e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nel VIS e di rettifica o cancellazione degli stessi.
5. È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il metodo di autenticazione dei vettori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
6. Il portale per i vettori fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati conservati nel VIS. eu-LISA è responsabile della sicurezza del portale per i vettori, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l’estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.
7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, la verifica ai sensi di tale paragrafo è facoltativa per i primi 18 mesi successivi alla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.
8. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dai vettori nel portale per i vettori. Tali registrazioni riportano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per la consultazione, i dati trasmessi dal portale per i vettori e il nome del vettore in questione.
eu-LISA conserva le registrazioni per un periodo di due anni. Eu-LISA garantisce che le registrazioni siano protette con misure adeguate dall’accesso non autorizzato.