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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/70 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

Articolo 45 quinquies

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Informa altresì i vettori e gli Stati membri dell’avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori.

2. Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi del VIS, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 1, per un lungo periodo, il vettore ne informa l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire i dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati. Tale atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 sexies

Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1. Per svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all’articolo 82, paragrafi 1 e 10, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio **, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio hanno, nell’ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati del VIS e di consultarli.

2. Per garantire l’accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera designa quale punto di accesso centrale un’unità specializzata composta di funzionari della guardia di frontiera e costiera europea debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all’articolo 45 septies.

Articolo 45 septies

Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1. In vista dell’accesso di cui all’articolo 45 sexies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui all’articolo 45 sexies, paragrafo 2 del medesimo articolo una richiesta per la consultazione di tutti i dati del VIS o di una serie specifica di dati del VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera o i rimpatri dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2. L’accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:

a) lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra della guardia di frontiera e costiera europea a

consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e

b) la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato

membro ospitante.

3. In conformità dell’articolo 82, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio intervengono esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea ad agire per suo conto.