Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/71
4. In caso di dubbio o qualora la verifica dell’identità del titolare del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito, il membro della squadra della guardia di frontiera e costiera europea indirizza la persona verso una guardia di frontiera dello Stato membro ospitante.
5. La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:
a) nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle
squadre della guardia di frontiera e costiera europea hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente all’articolo 18 o all’articolo 22 octies del presente regolamento, rispettivamente;
b) nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i
membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all’interno del territorio conformemente all’articolo 19 o 22 nonies, rispettivamente;
c) nell’identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di
residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente agli articoli 20 e 22 decies.
6. Lo Stato membro ospitante è informato degli eventuali dati registrati nel VIS emersi a seguito dell’accesso e delle consultazioni ai sensi del paragrafo 5.
7. eu-LISA conserva, conformemente all’articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati eseguite nell’ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio.
8. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dalle squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all’articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui hanno avuto accesso le squadre della richiamata Agenzia.
9. Ai fini dell’articolo 45 sexies e del presente articolo, nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema nessun dato contenuto nel VIS cui ha accesso tale Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS.
10. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati di cui all’articolo 32.
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* Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento
(CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11). ** Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).»;
45) gli articoli 46, 47 e 48 sono soppressi;
46) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 48 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all’articolo 22 ter, paragrafo 18, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 agosto 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.