Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/72 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
3. La delega di potere di cui all’articolo 9, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all’articolo 22 ter, paragrafo 18, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, dell’articolo 9 nonies, paragrafo 2, dell’articolo 9 undecies, paragrafo 2, o dell’articolo 22 ter, paragrafo 18, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
47) gli articoli 49 e 50 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 49
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio *.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 49 bis
Gruppo consultivo
eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica relativa al VIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.
Articolo 50
Monitoraggio e valutazione
1. eu-LISA provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel VIS.
3. Ogni due anni eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, compresi la sua sicurezza e i suoi costi. Una volta la tecnologia in uso, la relazione contiene altresì una valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l’identità delle persone, compresa una valutazione delle eventuali difficoltà incontrate.
4. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull’efficacia dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
a) lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
b) i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell’ambito
di applicazione del presente regolamento;