Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

2.2.2 Varianti esaminate

Variante proposta34

Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede che le autorità degli Stati Schengen inseriscano nel VIS i dati comunicati dal richiedente in conformità del pertinente diritto dell’Unione o del diritto nazionale. La Svizzera può dunque decidere le modalità secondo cui implementare questa trasmissione di dati e dispone di un certo margine di manovra (art. 22bispar. 1 del regolamento (UE) 2021/1134). Al fine di trarre un plusvalore da questo sviluppo dell’acquis di Schengen, ossia poter procedere a una verifica completa e approfondita prima dell’entrata della persona nel Paese, si propone di mettere a frutto a l’interoperabilità e di sfruttare le possibilità di rilevare dati biometrici in occasione dell’esame della domanda di visto per soggiorni di lunga durata. L’interoperabilità sarà ugualmente messa a frutto nel quadro del rilascio di permessi di soggiorno, compreso il soggiorno che si fonda sulla legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite35 e sugli accordi di sede conclusi dal Consiglio federale svizzero con le organizzazioni intergovernative e le istituzioni internazionali. I dati trasferiti al VIS si differenziano tuttavia a seconda dei casi.

La variante proposta comprende i seguenti elementi principali.

 Trasmettere al C-VIS i dati dei visti per soggiorni di lunga durata contenuti nel sistema nazionale d’informazione visti ORBIS

con la medesima modalità di trasmissione dei visti C, ossia al momento del deposito della domanda e della prima registrazione dei dati personali del richiedente e poi al momento del rilascio del visto. Il C-VIS contiene attualmente già le impronte delle dieci dita dei richiedenti un visto C. Le impronte digitali registrate nel sistema possono essere riutilizzate per cinque anni.

 Trasmettere al C-VIS i dati del SIMIC36 concernenti i permessi di dimora dal momento in cui la SEM o le autorità cantonali della

migrazione vi hanno inserito i dati personali dei richiedenti il permesso di dimora. In seguito vengono aggiornati nel sistema al momento del rilascio del visto. In caso di rifiuto della domanda, i dati vengono cancellati dal C-VIS, a meno che la Svizzera ritenga che la persona costituisca un rischio per la sicurezza. In questo caso si registra una precisazione in tal senso nel sistema.

 Per tutti i visti per soggiorni di lunga durata, inserire i dati biometrici, ossia l’immagine del volto rilevata sul posto e le dieci

impronte digitali, se il richiedente si presenta di persona alla competente autorità. L’obbligo di presentarsi rimane limitato a determinate categorie di persone. Se il richiedente non si è (ancora) presentato di persona al momento del deposito della domanda di un visto per un soggiorno di lunga durata, la fotografia cartacea sarà scansionata come avviene attualmente e il C-VIS verrà interrogato sulla base dei dati personali alfanumerici. Si applica la procedura attuale basata sull’articolo 102 capoversi 1 e 2 LStrI. Le categorie di persone che possono fornire i loro dati biometrici sono determinate a livello di ordinanza dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 1bisdell’ordinanza del 24 ottobre 200737 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA)38.

 Per tutti i permessi di dimora secondo la LStrI, sono inseriti i dati biometrici, ossia l’immagine del volto e le impronte digitali

prese direttamente sul posto, come già attualmente per la carta di soggiorno biometrica Schengen39.

 Nella misura in cui il SIMIC non contiene alcun dato biometrico (immagine del volto, impronte digitali), la procedura di registra-

zione avrà luogo al momento della decisione di rilascio del permesso di dimora. In questa occasione saranno rilevate due impronte digitali, l’immagine del volto e la firma, e i pertinenti dati saranno trasmessi al C-VIS e registrati nel SIMIC. Le due impronte digitali, l’immagine del volto e la firma vengono anche inviate al centro competente per il rilascio del permesso di dimora definito dal regolamento (UE) 1030/2002.

 Trasmettere al C-VIS i dati personali di ORDIPRO al momento delle procedure d’esame che precedono il rilascio di un permesso

di dimora ai cittadini di Stati terzi. Per tutte le carte di legittimazione del DFAE, la fotografia cartacea viene scansionata e inviata al C-VIS. A differenza di quanto avviene attualmente, non è richiesto il rilevamento sul posto delle impronte digitali e dell’immagine del volto.

 In ogni caso occorre scansionare la pagina del documento di viaggio con i dati anagrafici quando viene esibita all’autorità com-

petente al momento della presentazione della domanda, o in caso contrario è richiesta una copia del documento. La pagina scansionata o copiata è poi registrata in ORBIS, SIMIC e ORDIPRO e infine trasmessa al C-VIS.

La Svizzera partecipa quindi pienamente a questo sviluppo dell’acquis di Schengen per il recepimento e l’attuazione del regolamento (UE) 2021/1134. Ciò comprende una collaborazione a livello di procedure d’autorizzazione, senza modificare in modo significativo le procedure attuali né richiedere modifiche sostanziali dei sistemi cantonali. La Svizzera prevede di fornire le informazioni relative ai permessi di dimora quando i Cantoni o la SEM le avranno inserite nel SIMIC. L’iscrizione nel SIMIC ha luogo al momento del rilevamento dei dati personali del richiedente in occasione dell’apertura della procedura di rilascio del permesso di dimora e in ogni caso prima della decisione. Ciò vale ugualmente per ORDIPRO. La trasmissione delle pertinenti informazioni del SIMIC, di ORBIS e di ORDIPRO è quindi tecnicamente prevista attraverso un unico componente di accesso nazionale.

Variante in esame concernente la trasmissione di dati biometrici tra ORBIS e SIMIC

Affinché i richiedenti non debbano fornire i loro dati biometrici (impronte delle dieci dita, immagine del viso rilevata sul posto e firma) all’estero nel quadro del rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata e una seconda volta in Svizzera nel quadro della procedura di rilascio del permesso (centri di biometria cantonali), si propone di consentire la trasmissione di tali dati da ORBIS al SIMIC. Sono trasmessi al SIMIC unicamente i dati delle persone a cui è rilasciato un permesso di dimora. Ciò permette di ridurre i compiti dei Cantoni nei centri di rilevamento biometrico. La persona che ottiene un titolo di soggiorno non sarà più tenuta a far registrare i suoi dati visto che la sua identità è stata verificata prima dell’entrata in Svizzera. Come finora dovrà tuttavia annunciare il suo arrivo e

34La variante dell'attuazione è scelta definitivamente dalla direzione della SEM al momento della convalida dello studio di fattibilità del progetto

VIS Recast.

35RS 192.12

36Una variante sarebbe stata di trasmettere i dati dai sistemi cantonali (cfr, la variante più sotto).

37 RS 142.201

38 Una variante sarebbe di estendere le categorie di persone che devono presentarsi personalmente per ottenere un visto D in particolare ai cittadini dei Paesi soggetti all'obbligo del visto Schengen tipologia C (salvo se la Svizzera è rappresentata). Ciò rafforzerebbe i controlli alla frontiera e permetterebbe una migliore identificazione dei titolari di un visto D.

39 Una variante sarebbe il rilevamento delle dieci impronte digitali, che supererebbe l'esigenza minima di rilevare le impronte di due dita necessaria per il titolo di soggiorno.