Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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accompagnata da un divieto d’ingresso, l’ufficio SIRENE informa immediatamente lo Stato membro di rilascio affinché cancelli immediatamente la segnalazione di rimpatrio e inserisca una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Se si tratta di una segnalazione SIS ai fini del rimpatrio non accompagnata da una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno, lo Stato segnalante deve essere informato via l’ufficio SIRENE affinché possa cancellare immediatamente la segnalazione.

In caso di riscontri positivi inerenti al settore della polizia verificati dall’autorità designata per il VIS (art. 9quinquies), l’ufficio SIRENE è tenuto ad adottare tutte le misure di follow-up adeguate conformemente al regolamento (UE) 2018/186241.

Art. 9octiesFollow-up di determinati riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS

Questo articolo spiega come procedere in merito all’adozione di eventuali misure di follow-up da parte dell’autorità designata per il VIS una volta verificato un riscontro positivo.

In particolare prevede che l’autorità designata per il VIS trasmette all’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull’eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009. Questa informazione è registrata nel sistema ed è accessibile unicamente alle autorità centrali e all’autorità designata per il VIS. Deve essere trasmessa entro sette giorni dalla notifica inviata dal VIS all’autorità designata per il VIS.

Art. 9noniesAttuazione e manuale

Questo nuovo articolo stabilisce che eu-LISA, in collaborazione con gli Stati Schengen ed Europol, istituisce canali di comunicazione adeguati per adempiere correttamente gli scopi di cui agli articoli 9bis–9octiesdel presente regolamento. La Commissione europea stabilisce le norme e le procedure in un atto delegato.

Art. 9deciesResponsabilità di Europol

Questo articolo stabilisce che Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni di cui agli articoli 9bisparagrafo 3 e 22terparagrafo 2 del regolamento VIS.

Art. 9undeciesIndicatori di rischio specifici

Gli indicatori di rischio specifici, relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all’alto rischio epidemico e registrati nel VIS, sono definiti, stabiliti, valutati preliminarmente, attuati, valutati a posteriori, riveduti ed eliminati dall’unità centrale ETIAS previa consultazione della commissione di esame VIS.

La Commissione europea definirà con maggiore precisione i rischi mediante un atto delegato fondandosi in particolare su statistiche fornite dal VIS e dall’EES. Mediante atto di esecuzione specificherà ugualmente i rischi sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici. Questi ultimi sono riesaminati ogni sei mesi.

Art. 9duodeciesCommissione di esame VIS

Questo nuovo articolo stabilisce che nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) sia istituita una commissione di esame VIS con funzione consultiva. Tale commissione si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all’anno. In occasione della sua prima riunione, la commissione di esame VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri. È consultata dall’unità centrale ETIAS tra l’altro nel quadro dell’istituzione degli indicatori di rischio.

Art. 9terdeciesCommissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS

Questo nuovo articolo stabilisce la composizione e i compiti della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS. Disciplina inoltre la frequenza delle sue riunioni e il quorum con il quale prende le decisioni. Questa commissione è in particolare consultata dalla commissione di esame VIS su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne il rispetto della vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione. Redige una relazione annuale.

Art. 10 Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto

Il paragrafo 1 lettera f subisce una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda.

Art. 11 Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda

Questa disposizione è abrogata.

Art. 12 Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto

Il paragrafo 2 stabilisce che nel fascicolo relativo alla domanda occorre indicare i motivi del rifiuto del rilascio del visto. Alla lettera a cifra iibisviene ora aggiunto un nuovo motivo, ossia il fatto che il richiedente non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale. Viene inoltre inserita una frase che precisa che nel VIS la numerazione dei motivi del rifiuto deve corrispondere alla numerazione dei motivi del rifiuto di cui al modulo uniforme che figura nell’allegato VI del regolamento (CE)

n. 810/2009.

41 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.