Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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recarsi presso le competenti autorità cantonali o comunali. Questa variante non risulta dagli impegni Schengen. Comporta costi supplementari ed è limitata a determinate categorie di persone.

Variante respinta concernente la trasmissione diretta dei dati da parte delle autorità cantonali dai loro sistemi

La possibilità per le autorità cantonali di trasmettere dati al C-VIS direttamente dai propri sistemi al momento dell’esame di una domanda di un permesso di soggiorno, richiederebbe una modifica delle disposizioni cantonali nonché diversi adattamenti tecnici nei singoli sistemi cantonali (ove presenti). Questa procedura risulta poco efficace e di difficile coordinamento, motivo per cui la variante non viene ritenuta. Il regolamento (UE) 2021/1134 esige la trasmissione senza ritardi dei dati del richiedenti. L’iscrizione tramite il SIMIC deve tenere conto di questa esigenza. Fintantoché una decisione è pendente, i dati nel C-VIS non sono definitivi ma soltanto provvisori.

Variante respinta concernente la trasmissione dei dati al C-VIS solamente dopo la decisione di rilascio da parte delle autorità

Dopo essere stata esaminata, questa variante è stata respinta poiché non permetterebbe alla Svizzera di beneficiare dell’interoperabilità. Essa, d’altronde, non sarebbe neppure conforme al regolamento (UE) 2021/1134, che prevede che i dati debbano essere trasmessi al C-VIS prima del rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno, e non dopo. Il precedente controllo dei dati nei diversi sistemi Schengen sarà effettuato in maniera automatica al momento della generazione di un fascicolo VIS. Questa procedura permette di garantire che le necessarie verifiche siano effettuate da tutti gli Stati Schengen prima del rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno.

Variante respinta concernente la non trasmissione delle carte di legittimazione al C-VIS

La variante che prevede di non trasmettere le carte di legittimazione è stata esaminata e respinta. La carta di legittimazione è un titolo di soggiorno che permette al titolare di spostarsi nello spazio Schengen e di entrare senza visto nello Stato in questione da una frontiera esterna. Il regolamento (UE) 2021/1134 esige la trasmissione dei dati relativi ai titoli di soggiorno dei cittadini di Stati terzi. La non trasmissione dei dati relativi alle carte di legittimazione potrebbe inoltre rimettere in questione la possibilità dei titolari di circolare liberamente nello spazio Schengen.

2.3 Contenuto del regolamento (UE) 2021/1134, commenti ai singoli articoli della modifica del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) definisce in relazione al VIS lo scopo e le funzionalità nonché le relative responsabilità. Inoltre stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visti C) e le relative decisioni.

Il titolo di questo regolamento è stato modificato come segue: regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS).

2.3.1 Capo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito d’applicazione

Oltre ai visti per il soggiorno di breve durata (visti C e A), ora nel VIS sono registrati anche i visti per soggiorni di lunga durata (visti D) e i titoli di soggiorno per cittadini di Stati terzi.

Art. 2 Scopo del VIS

Lo scopo del VIS è ampliato affinché il sistema possa essere utilizzato, oltre che per l’identificazione, anche per il rimpatrio delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nello spazio Schengen (par. 1 lett. e). Il VIS viene inoltre ora utilizzato anche per garantire la corretta identificazione delle persone (par. 1 lett. j) e di persone in circostanze specifiche (par. 1 lett. f). Il VIS sostiene altresì gli obiettivi del sistema d’informazione Schengen (par. 1 lett. k). Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati Schengen (par. 2).

Art. 2bisArchitettura

Questa nuova disposizione stabilisce che l’architettura del VIS consta degli elementi seguenti:

 un archivio comune di dati d’identità (CIR),

 un sistema di informazione centrale sui visti (C-VIS),

 interfacce uniformi nazionali (NUI),

 un’infrastruttura di comunicazione tra il C- VIS e le NUI,

 un canale di comunicazione tra il C-VIS e il sistema centrale (C-EES) dell’EES

 un’infrastruttura di comunicazione tra il C-VIS e l’ESP, il servizio comune di confronto biometrico, il CIR e il rilevatore di identità

multiple (MID),

 un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità competenti per i visti (VIS-

Mail),

 un portale per i vettori,

 un servizio web sicuro,

 un archivio di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche (CRRS).

Allo scopo di garantire la disponibilità ininterrotta del sistema, le NUI e il VIS sono duplicati (sistema ridondante). I due NUI svizzeri sono installati nel centro di calcolo del CSI-DFGP. Il sistema centrale principale (C-VIS Master) si trova a Strasburgo, mentre il sistema di salvataggio (C-VIS-Backup) è situato a St. Johann im Pongau (Austria).