Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Europol, nelle banche dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD di Interpol) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN di Interpol). Al termine dell’interrogazione il VIS inserisce nel fascicolo un riferimento a eventuali riscontri positivi dalle banche dati citate.
È opportuno sottolineare che la Svizzera non partecipa a ECRIS-TCN e che non riceverà alcun riscontro da questa banca dati. I dati di Europol, inoltre, sono accessibili per la Svizzera soltanto in via indiretta sulla base dell’accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia40. Al momento l’UE sta ancora negoziando le modalità di partecipazione d’Interpol all’interoperabilità.
Una novità rispetto al VIS attuale è che sono pure previsti degli indicatori di rischio specifici che saranno attivati automaticamente al momento dell’apertura di un fascicolo nel sistema.
Questo articolo definisce anche le autorità che vengono informate in merito ai risultati dei confronti e quali dati sono loro trasmessi. In particolare è previsto che qualsiasi risultato positivo (o corrispondenza) con l’elenco di controllo ETIAS dia automaticamente luogo a un’informazione del VIS all’autorità nazionale ETIAS interessata a fini di verifica (cfr. art. 9sexiesdel regolamento [UE] 2021/1134).
Art. 9terNorme specifiche per i familiari di cittadini dell’Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera
circolazione a norma del diritto dell’Unione
Viene introdotta una verifica automatica volta a controllare che non esistano indicazioni concrete per concludere che la presenza nello spazio Schengen del cittadino dello Stato terzo oggetto del controllo comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico.
Per questa categoria di persone il VIS non verifica però nell’EES se il richiedente sia segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo sia stato in passato. Parimenti non verifica se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell’Eurodac.
Se dalla ricerca emerge un riscontro positivo riguardante una segnalazione ai fini del respingimento nel SIS, l’autorità competente per i visti ne verifica il motivo. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione irregolare, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. In questo caso non si applicano neppure gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale (art. 9undecies).
Art. 9quaterVerifica manuale e misura di follow-up relativa ai riscontri positivi da parte delle autorità competenti per i visti
I riscontri positivi risultanti dall’interrogazione di altri sistemi conformemente al nuovo articolo 9bis vengono ora verificati manualmente dall’autorità competente per i visti dello Stato Schengen cui compete la domanda. Questa autorità ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato. Inoltre, per la durata della verifica questa autorità ha accesso anche ai dati dell’EES, dell’ETIAS, del SIS, dell’Eurodac o di SLTD di Interpol che hanno generato il riscontro positivo. L’obiettivo è verificare se il richiedente un visto è la medesima persona che figura in una o più di queste banche dati.
Infine, questo articolo disciplina la procedura da seguire nel caso in cui i dati del fascicolo relativo alla domanda coincidono con i dati presenti nel VIS o in un’altra banca dati consultata oppure quando emergono delle differenze. I riscontri positivi e i casi sollevati dagli indicatori di rischio specifici sono considerati durante l’esame della domanda di visto in conformità con l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009. In nessun caso l’autorità competente per i visti adotta una decisione automaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici, bensì valuta individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico.
Art. 9quinquiesVerifica manuale dei riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS
La disposizione stabilisce che ciascuno Stato membro deve designare almeno un’autorità incaricata della verifica manuale e della misura di follow-up relativa ai riscontri positivi concernenti il settore della polizia. Questa autorità ha accesso, in via temporanea, ai dati registrati nel SIS, in ECRIS-TCN, in TDAWN di Interpol o ai dati dell’Europol che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS l’autorità designata per il VIS verifica inoltre se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in uno dei sistemi di informazione o nelle banche dati consultate. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l’autorità designata per il VIS cancella dal fascicolo l’indicazione che è necessaria un’ulteriore verifica.
Dato che i riscontri positivi che devono essere esaminati rientrano nel settore della polizia, il regolamento modificato prevede la possibilità di designare, quale autorità VIS, l’ufficio SIRENE. Gli Stati Schengen sono tuttavia liberi di scegliere per questi compiti un’altra autorità nazionale.
Art. 9sexiesVerifica manuale e misura di follow-up relativa ai riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS
Questo nuovo articolo stabilisce come gestire i riscontri positivi inseriti nell’elenco di controllo ETIAS. La pertinente unità nazionale ETIAS verifica entro due giorni lavorativi dopo l’invio della notifica da parte del VIS se i dati registrati nel fascicolo della domanda corrispondono ai dati dell’elenco di controllo ETIAS. L’unità nazionale ETIAS è tenuta a informare mediante parere le autorità competenti per i visti entro sette giorni dalla notifica ricevuta dal VIS. Se alle autorità non è trasmessa alcun parere, ciò significa che non vi è alcuna obiezione al rilascio del visto. Se i dati del fascicolo della domanda non corrispondono a quelli dell’elenco di controllo ETIAS, l’unità nazionale ETIAS ne informa l’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto, la quale cancella dal fascicolo l’indicazione che è necessaria un’ulteriore verifica.
Art. 9septiesAzione di follow-up relativa a determinati riscontri positivi da parte dell’ufficio SIRENE
Dopo la verifica manuale di un riscontro secondo l’articolo 9bisparagrafo 4 lettera a) cifre iii–vii, l’autorità competente per i visti o l’autorità designata per il VIS deve comunicare il riscontro all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen che tratta la domanda. L’ufficio SIRENE ha diversi compiti da effettuare in relazione con le segnalazioni. Se si tratta di una segnalazione SIS ai fini del rimpatrio