Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Grazie all’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE, in futuro sarà possibile confrontare in automatico i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto rilevate sul posto). In tal modo sarà più facile individuare le persone che utilizzano identità false.
Con l’ESP sarà possibile consultare contemporaneamente e con un’unica interrogazione tutti i sistemi d’informazione ai quali le autorità in questione hanno accesso. I due regolamenti IOP, infine, consentono di smascherare le frodi d’identità con l’ausilio del rilevatore di identità multiple (Multiple Identity Detector, MID). Quest’ultimo è inteso contribuire all’identificazione di persone che utilizzano più identità o identità false con il duplice obiettivo di agevolare le verifiche delle identità e contrastare le frodi di identità.
Affinché in futuro le autorità autorizzate possano rapidamente farsi un’idea completa di una persona con una sola interrogazione, il regolamento (UE) 2021/1134 modifica il regolamento (CE) n. 767/200821 di modo che con l’EES, l’ETIAS ed Eurodac il VIS entri a far parte di una rete integrata di sistemi che garantisce l’interoperabilità. In tal modo le autorità dispongono in qualsiasi momento di tutte le informazioni rilevanti e possono così, tra le altre cose, impedire il rilascio di un visto a una persona che rappresenta un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici.
Inoltre, sono state individuate lacune nelle informazioni riguardo ai documenti che permettono ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare in uno Stato Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ossia i visti per soggiorni di lunga durata (visti D) e i titoli di soggiorno che danno il diritto di circolare liberamente nello spazio Schengen per una durata massima di 90 giorni nel corso di un periodo di 180 giorni nei limiti fissati dalla Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)22 del 19 giugno 1990. Il suddetto regolamento UE prevede diverse misure per colmare queste lacune in materia di sicurezza.
I visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno vanno ad esempio inseriti nel VIS nel rispetto delle medesime prescrizioni, affinché tali documenti e i loro titolari possano essere verificati, oltre che dalle autorità preposte al rilascio, anche dalle autorità degli Stati Schengen. L’accesso a questi documenti consentirà a ogni Stato Schengen che svolge tali controlli di valutare meglio, in base ai dati presenti nel sistema, i rischi per la sicurezza, il che contribuirà ad accrescere la sicurezza interna nello spazio Schengen. Infine, sarà più semplice individuare eventuali documenti d’identità o di viaggio falsi.
Al fine di facilitare la procedura di rimpatrio, anche i documenti di viaggio presentati nel quadro di una domanda di visto e di permesso di soggiorno saranno salvati nel VIS. Ciò consentirà di identificare precocemente le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso o il soggiorno nel territorio degli Stati Schengen. Inoltre, i Paesi terzi possono cooperare meglio per quanto concerne la riammissione dei migranti irregolari, facilitando il ritorno nel loro Paese d’origine dei cittadini di Stati terzi presenti illegalmente sul territorio.
Inoltre, l’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori verrà abbassata da dodici a sei anni. Questa misura rende più facile per la competente autorità stabilire l’identità di un minore nell’ambito della procedura di visto. L’identificazione certa dei minori consentirà di proteggerli meglio (p. es. dal rapimento) e contribuirà a contrastare la tratta di esseri umani e la migrazione irregolare. Tuttavia, devono essere introdotte ulteriori garanzie legali per tutelare l’interesse superiore del minore. A tal fine, i dati biometrici (impronte digitali e immagine del volto) dei bambini di età inferiore ai dodici anni saranno cancellati alla scadenza del visto o del permesso di soggiorno e alla partenza dallo spazio Schengen. Inoltre, si prevede di non rilevare più le impronte digitali delle persone di età superiore ai 75 anni.
Infine, per facilitare lo scambio di dati tra il sistema centrale d’informazione visti (VIS) e i sistemi nazionali dei rispettivi Stati Schengen, il meccanismo di consultazione VISMail sarà integrato nel VIS. Poiché il VIS rifiuterà una richiesta di consultazione fino a quando tutte le informazioni richieste non saranno state inserite correttamente nel sistema, si eviteranno carenze nella qualità dei dati. Inoltre, la qualità dei dati biometrici sarà migliorata, poiché le immagini del volto saranno rilevate direttamente sul posto anche per i visti C, D e i titoli di soggiorno.
21 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60, modificato per ultimo dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio; GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
22 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 (cfr. allegato A AAS).