Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Art. 3 Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi
Questa disposizione è abrogata.
Art. 4 Definizioni
In questa disposizione sono state aggiunte nuove definizioni nel settore dell’identificazione e della sicurezza (cfr. par. 3bis-3quatere 15- 23). Sono inoltre adeguate le definizioni di «autorità competenti per i visti» (n. 3), modulo di domanda (n. 4), «richiedente» (n. 5), «dati VIS» (n. 12), «dati di identità» (n. 13) e «dati relativi alle impronte digitali» (n. 14).
Art. 5 Categorie di dati
Al paragrafo 1, questa disposizione elenca le categorie di dati che sono registrate nel VIS. Il termine «fotografia» è sostituito da «immagine del volto». Si tratta di un’immagine digitale del volto in risoluzione e qualità sufficienti per il confronto biometrico automatico. Inoltre, secondo il paragrafo 1bisi dati del VIS nei settori dell’identità, dei documenti di viaggio e della biometria sono ora registrati anche nel CIR.
Art. 5bisElenco dei documenti di viaggio riconosciuti
Questa nuova disposizione sancisce l’integrazione nel VIS dei documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto.
Art. 6 Accesso ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati
Il nuovo paragrafo 1 di questa disposizione stabilisce che l’accesso ai dati del VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti per la decisione relativa a una domanda di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno in conformità degli articoli 22bisa 22septies. Il paragrafo 2 aggiunge che l’accesso ai dati del VIS per la consultazione di dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali dei singoli Stati Schengen e degli organismi dell’UE competenti per gli scopi definiti agli articoli 15-22, 22octies-22quaterdeciese 45quater nonché per gli scopi definiti agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.
Il nuovo paragrafo 2bis stabilisce che le impronte delle dita e le immagini del volto dei minori possono essere utilizzate unicamente per la consultazione nel VIS e, in caso di occorrenza, per la verifica dell’identità del minore nell’ambito della procedura di domanda del visto secondo l’articolo 15 nonché per i controlli alle frontiere esterne e sul territorio nazionale. Se la ricerca mediante dati alfanumerici non può essere effettuata a causa della mancanza di un documento di viaggio, nella procedura d’asilo possono essere utilizzate per la ricerca nel VIS anche le impronte digitali di bambini.
Il paragrafo 3 stabilisce che ogni Stato Schengen designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Gli Stati Schengen sono inoltre obbligati a comunicare senza indugio alla Commissione e a eu-LISA l’elenco di tali autorità conformemente all’articolo 45ter. Questo elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità è autorizzata a trattare i dati nel VIS. Gli Stati membri possono in ogni momento modificare o sostituire le loro segnalazioni.
Il paragrafo 5 stabilisce che la Commissione europea adotta atti delegati riguardo alle norme dettagliate sulla gestione centralizzata dell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 7 Principi generali
Nel paragrafo 2 vengono aggiunti nuovi principi per l’elaborazione dei dati personali nel VIS da parte delle autorità competenti. I richiedenti non devono subire discriminazioni. Devono inoltre essere rispettati i diritti fondamentali. Un’attenzione particolare va accordata ai bambini e a persone che necessitano di sostegno o particolare protezione.
Questa disposizione viene integrata con il nuovo paragrafo 3 secondo cui in tutte le procedure va considerato in via prioritaria l’interesse superiore del minore.
2.3.2 Capo II: Inserimento e uso dei dati sui visti da parte delle autorità competenti per i visti
Art. 8 Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda
Se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l’autorità competente per i visti è tenuta a creare il relativo fascicolo entro tre giorni lavorativi, inserendo i dati nel VIS.
Il paragrafo 5 stabilisce che qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti, i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione «non pertinente». L’assenza di impronte digitali è indicata con «VIS 0». Stabilisce inoltre che una volta inseriti i dati della domanda, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni in conformità con l’articolo 9bise in caso di riscontro fornisce i pertinenti risultati.
Art. 9 Dati da inserire al momento della presentazione della domanda
In questo caso si tratta di una modifica dei dati che l’autorità competente per i visti deve registrare nell’apposito modulo al momento della presentazione della domanda. Inoltre vengono inseriti nel fascicolo un’immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio e un’immagine del volto. Per quanto riguarda l’immagine del volto va specificato se questa è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Infine occorre indicare se il richiedente è membro di una famiglia che esercita il diritto di libera circolazione.
Art. 9bisInterrogazione di altri sistemi di informazione e banche dati
Questa nuova disposizione stabilisce che il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente. La verifica è effettuata mediante dati biometrici e alfanumerici. Il VIS verifica tramite l’ESP se si tratta di un documento di viaggio riconosciuto. Dopodiché attraverso l’ESP il VIS effettua un confronto con i dati salvati nel SIS, nell’EES, nell’ETIAS, nell’Eurodac, in ECRIS-TCN, nelle banche dati