Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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Art. 13 Dati da aggiungere in caso di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto

In un nuovo paragrafo è stabilito che in caso di aggiornamento dei fascicoli, il C-VIS invia allo Stato Schengen che ha rilasciato il visto una comunicazione, generata dal sistema centrale e trasmessa tramite VIS Mail, con cui lo informa della decisione di annullamento o revoca del visto.

Art. 15 Uso del VIS per l’esame delle domande

Il paragrafo 1 stabilisce ora che l’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate. Ciò consente di stabilire se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, annullamento, revoca o proroga di un visto (lett. a) e se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, ritiro, revoca, annullamento, proroga o rinnovo di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno (lett. b).

Al paragrafo 2 lettera c è soppresso il rinvio all’articolo 9 (dati del documento di viaggio) senza modifiche materiali. In sostituzione sono menzionati i dati del documento di viaggio necessari. Nel paragrafo 2 lettera f sono citati il visto per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno. Alla lettera ebisviene aggiunto il termine «immagine del volto». Nel nuovo paragrafo 2bissi stabilisce inoltre che l’immagine del volto non deve costituire l’unico criterio di ricerca (par. 2bis).

Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda.

Art. 16 Utilizzo del VIS ai fini della consultazione e della richiesta di documenti

L’elenco degli Stati Schengen che chiedono di essere previamente consultati nell’ambito della creazione di un fascicolo nel VIS per un cittadino di un determinato Paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini, è ora integrato nel VIS esclusivamente ai fini della procedura di consultazione. Il VIS trasmette automaticamente la richiesta di consultazione tramite VIS-Mail.

Questa procedura si applica ora anche ad altre trasmissioni di dati, ad esempio riguardanti il rilascio di visti con validità territoriale limitata o a tutti i messaggi relativi alla cooperazione consolare in cui sono trasmessi dati personali salvati nel VIS o a questi collegati.

Art. 17 Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche

Questo articolo è abrogato.

2.3.3 Capo III: Accesso di altre autorità ai dati sui visti (nuovo titolo)

Art. 17bisInteroperabilità con l’EES

Nel paragrafo 3 la lettera e è sostituita con una nuova disposizione che prescrive che al momento della verifica dell’identità del titolare di un visto, le immagini del volto sono verificate solamente se sono state rilevate sul posto al momento della presentazione della domanda.

È inserito un nuovo paragrafo 3bische stabilisce che, grazie all’interoperabilità, il VIS può avviare il processo di cancellazione di un’immagine del volto dal fascicolo dell’EES qualora essa sia registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, sempre grazie all’interoperabilità, il VIS è automaticamente informato dall’EES quando un minore di età inferiore a dodici anni è registrato nell’EES al momento dell’uscita (nuovo par. 3ter).

Art. 18 Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo

Nei paragrafi 4 lettera b e 5 lettera b il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto».

Nel paragrafo 6 il sottoparagrafo 1 lettera a cifra ii è modificato come segue: l’identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto. Al sottoparagrafo 2 si stabilisce che le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l’interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 1.

Il paragrafo 7 stabilisce che, ai fini della verifica delle impronte digitali e ora anche dell’immagine del volto, l’autorità competente può interrogare il VIS dall’EES.

Art. 19 Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri

Il secondo comma del paragrafo 1 è modificato affinché la verifica dell’identità del titolare di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno possa avvenire mediante la sua immagine del volto solamente se l’identificazione non è stata possibile attraverso il precedente rilevamento delle impronte digitali.

Nel paragrafo 2 lettera b il termine «fotografie» è sostituito da «immagini del volto».

Art. 19bisUso del VIS prima della costituzione nell’EES dei fascicoli individuali di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di

visto

Il paragrafo 4 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali: la verifica dell’identità di cittadini di uno Stato terzo può ora avvenire anche confrontando le sue impronte digitali e le immagini del volto rilevate sul posto registrate nel VIS.

Art. 20 Accesso ai dati a fini di identificazione

Il paragrafo 1 subisce una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda. Inoltre viene aggiunto che l’immagine del volto non può costituire l’unico criterio di ricerca.