Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Nel paragrafo 2 lettera c il termine «fotografie» è sostituito da «immagini del volto». È inoltre effettuato un adeguamento redazionale.

Art. 21 Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

Nel paragrafo 1 sono inserite modifiche puramente linguistiche e redazionali: i rimandi vengono adattati e il termine «richiedente asilo» è sostituito con «richiedente protezione internazionale». Inoltre viene aggiunto che l’immagine del volto non può costituire l’unico criterio di ricerca.

I paragrafi 2 e 3 subiscono una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimandano.

Art. 22 Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale

Il paragrafo 1 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali: i rimandi vengono adattati e il termine «richiedente asilo» è sostituito con «richiedente protezione internazionale». Inoltre viene aggiunto che l’immagine del volto non può costituire l’unico criterio di ricerca.

I paragrafi 2 e 3 subiscono modifiche essenzialmente linguistiche e redazionali a causa delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimandano. Ad esempio, nel paragrafo 2 lettera c il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto». È aggiunta inoltre una nuova lettera d che permette di consultare i dati biometrici del documento di viaggio anche sotto forma di immagini scannerizzate.

2.3.4 Capo IIIbis: Inserimento e uso dei dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (nuovo capo)

Art 22bisProcedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di

soggiorno

Questo articolo stabilisce che nella procedura di rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno l’autorità competente crea un fascicolo sul richiedente. I dati che devono essere forniti al sistema sono quelli previsti dal diritto nazionale (legge od ordinanze) e che figurano anche nel presente articolo. Sono inoltre fissate le condizioni alle quali i dati di minori di sei anni possono essere inseriti nel VIS.

Art. 22terInterrogazione dei sistemi di informazione e delle banche dati

La disposizione stabilisce che il VIS esamina automaticamente i fascicoli dei richiedenti.

Determina la banca dati che viene interrogata automaticamente utilizzando l’ESP allo scopo di valutare se una persona possa rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica e le informazioni che in seguito figurano nel fascicolo relativo alla domanda. Si tratta delle medesime banche dati come nel caso del soggiorno di breve durata (SIS, EES, VIS, ETIAS, ECRIS-TCN, dati Europol, SLTD di Interpol e TDAWN di Interpol), eccetto Eurodac, che in questo caso non è interrogato. Il confronto automatico è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici. Come indicato in precedenza, la Svizzera non riceverà alcun riscontro positivo della banca dati ECRIS-TCN e otterrà indirettamente determinate informazioni da Europol.

Art. 22quaterDati da aggiungere in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

La disposizione stabilisce quali dati debbano essere inseriti nel fascicolo relativo alla domanda in caso di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno. Oltre all’autorità che ha adottato la decisione, vanno registrate anche le informazioni sullo status, sul luogo e sulla data del rilascio, il numero e la validità del documento emesso.

Art. 22quinquiesDati da aggiungere in determinati casi di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

Questo articolo stabilisce quali dati salvare nel fascicolo individuale qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha tentato di ottenere il visto o il permesso di soggiorno con mezzi illeciti. Occorre pure menzionare l’autorità che ha adottato la decisione nonché il luogo e la data della decisione.

Se la domanda è rifiutata per altri motivi occorre cancellare senza indugio il fascicolo dal VIS.

In questo contesto la Svizzera è libera di decidere se esiste un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici fondandosi sulle informazioni di cui dispone e se questo motivo è sufficiente per rifiutare un permesso di soggiorno e deve essere registrato nel C-VIS. Occorre tuttavia precisare che un eventuale pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale dovrebbe già essere individuato prima dell’entrata della persona in questione in Svizzera, nel quadro del rilascio del visto o di ETIAS.

Art. 22sexiesDati da aggiungere in caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso

di soggiorno

In caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno i relativi motivi devono essere inseriti nel fascicolo relativo alla domanda dall’autorità competente.

Art. 22septiesDati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di rinnovo di permesso di soggiorno

In caso di proroga di un visto o di rinnovo di un permesso di soggiorno, l’autorità competente aggiunge i relativi motivi e indicazioni nel fascicolo individuale.