Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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Art. 22octiesAccesso ai dati VIS a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di

frontiera esterni

Questo articolo disciplina gli scopi - verifica dell’identità e del documento e prevenzione di pericoli - ai quali le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS. Stabilisce inoltre i dati che possono essere consultati nel fascicolo relativo alla domanda qualora dall’interrogazione risulta che i dati sono registrati nel VIS.

Art. 22noniesAccesso ai dati VIS a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri

Analogamente agli scopi elencati all’articolo 22octiesle autorità dello Stato Schengen in questione competenti a effettuare tali verifiche sono abilitate a verificare all’interno del suo territorio se sono soddisfatte le condizioni di ingresso e di soggiorno. Stabilisce inoltre i dati che possono essere consultati nel fascicolo relativo alla domanda qualora dall’interrogazione risulta che i dati sono registrati nel VIS. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare, o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti ha accesso ai dati VIS.

Art. 22deciesAccesso ai dati VIS a fini di identificazione

Questa disposizione disciplina le condizioni in presenza delle quali le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni o nel territorio degli Stati membri effettuano un’interrogazione nel VIS e i dati che possono essere consultati nel caso di riscontro positivo.

Art. 22undeciesAccesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

Questo articolo stabilisce che, al fine di determinare la competenza per una domanda di protezione internazionale, l’autorità competente in materia d’asilo può effettuare un’interrogazione nel VIS con le impronte digitali del richiedente. Se risulta che nel VIS è registrato un visto per un soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, l’autorità competente in materia d’asilo può consultare determinati dati del fascicolo relativo alla domanda esclusivamente al fine di determinare la competenza Dublino.

Art. 22duodeciesAccesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale

Ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale. Qualora dall’interrogazione con le impronte digitali risulta che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente in materia di asilo è abilitata ad accedere al VIS per consultare determinati dati, ad esempio dati personali e dati dei documenti di viaggio.

2.3.5 Capo III ter Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto (nuovo capo)

Art. 22terdeciesAutorità designate degli Stati membri

L’articolo prescrive che gli Stati Schengen debbano designare le autorità che sono autorizzate a consultare i dati del VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate possono trattare i dati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati. Ogni Stato Schengen designa inoltre un punto di accesso centrale che esamina le richieste di accesso ai dati del VIS di cui all’articolo 22sexdecies. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l’accesso ai dati del VIS attraverso i punti di accesso centrale. Gli Stati Schengen comunicano a eu-LISA e alla Commissione europea le autorità e il punto di accesso centrale scelti. Solo il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere ai dati VIS conformemente agli articoli 22quindecies e 22sexdecies.

Art. 22quaterdecies Europol

Europol deve designare una delle sue unità operative come “autorità designata di Europol” abilitata a richiedere l’accesso ai dati del VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS al fine di sostenere l’azione degli Stati Schengen in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. I dati consultati da Europol possono essere trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

Europol designa come punto di accesso centrale un’unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati che verifica che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso ai dati VIS di cui all’articolo 22novodecies. Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall’autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.

Art. 22quindeciesProcedura di accesso ai dati del VIS a fini di contrasto

Le unità operative di cui all’articolo 22terdeciesparagrafo 5 presentano per l’accesso ai dati del VIS una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale, i quali verificano se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies. Se sono soddisfatte le condizioni, il punto di accesso centrale tratta la richiesta e trasmette alle unità operative i dati del VIS. In casi di eccezionale urgenza è possibile verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni. Qualora la verifica a posteriori accerti che l’accesso ai dati del VIS non era giustificato, le autorità cancellano senza ritardo tutti i dati acquisiti.

Art. 22sexdeciesCondizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri

Nel singolo caso l’accesso delle autorità designate ai dati del VIS deve essere necessario e proporzionato, la consultazione dei dati del VIS deve contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dello scopo perseguito e in linea di principio da una preventiva interrogazione del CIR attraverso l’ESP deve risultare la presenza di dati nel VIS.

La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione di determinati dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda, incluse le impronte digitali e l’immagine del viso. In caso di riscontro positivo viene concesso l’accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi