Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Art. 34 Registrazioni
Secondo il paragrafo 1 ciascuno Stato membro, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Le restanti modifiche sono di natura puramente redazionale e strutturale.
Art. 36 Sanzioni
Questo articolo subisce modifiche redazionali a seguito delle modifiche apportate in altri regolamenti. Inoltre viene evidenziato che è sanzionata anche la violazione del presente regolamento nell’ambito del trattamento dei dati personali. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.3.6 Capo VI: Diritti e sorveglianza sulla protezione dei dati
Art. 36bisProtezione dei dati
Questa disposizione fa riferimento al trattamento dei dati personali e rimanda ad altri atti giuridici dell’UE. In tale quadro si rimanda in particolare al regolamento (UE) 2016/68043 per quanto concerne i compiti delle autorità incaricate di prevenire, investigare e perseguire i reati. Questa direttiva è stata recepita dalla Svizzera nella legge del 28 settembre 201844 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS). L’articolo fa pure riferimento al regolamento (UE) 2016/679 per quanto concerne i compiti assolti dalle altre autorità in virtù del presente regolamento.
Art. 37 Diritto d’informazione
Nel paragrafo 1 sono aggiunti rimandi ad altre disposizioni. Le lettere a e c subiscono modifiche puramente redazionali a causa di modifiche di altri articoli a cui rimandano. Sono inoltre aggiunte le nuove lettere cbised ebis. La lettera cbisconcede agli Stati membri e ad Europol l’accesso al VIS a fini di contrasto e la lettera ebisprevede la possibilità di trasmettere i dati conservati a uno Stato terzo, a un’organizzazione internazionale e agli Stati membri.
Il paragrafo 2 è integrato con la disposizione secondo cui le informazioni sono fornite alle persone interessate in un linguaggio e in una forma che l’interessato comprende. I minori devono essere informati in modo consono alla loro età mediante opuscoli e/o infografiche. Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente redazionale.
Art. 38 Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento L’intero articolo 38 viene modificato dal punto di vista linguistico e redazionale. Il paragrafo 7 stabilisce le condizioni alle quali uno Stato Schengen può eccezionalmente decidere di non fornire le informazioni ad una persona interessata.
Lo Stato Schengen deve motivare la decisione e renderla disponibile alle autorità di controllo. L’interessato può esercitare i propri diritti tramite le autorità di controllo competenti.
Art. 39 Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati
Il paragrafo 1 stabilisce che le autorità competenti degli Stati Schengen cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall’articolo 38. I precedenti paragrafi 2 e 3 vengono riuniti nel paragrafo 2 e rielaborati dal punto di vista linguistico e redazionale.
Come attualmente, in ciascuno Stato Schengen l’autorità di controllo designata sulla base del regolamento (UE) 2016/679 deve fornire, su richiesta, assistenza alle persone che desiderano far valere il loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che le riguardano.
Art. 40 Mezzi di ricorso
Il paragrafo 1 menziona ora che un’azione può essere intentata anche se una richiesta di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbia ricevuto risposta entro i termini sanciti dall’articolo 38. Il capoverso 2 stabilisce ora che l’assistenza dell’autorità di controllo rimane disponibile durante l’intero procedimento.
Art. 41 Controllo da parte delle autorità di controllo
La presente disposizione viene modificata sotto il profilo linguistico e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri atti normativi.
Art. 42 Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati
Questo articolo subisce modifiche redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda. Inoltre, nel paragrafo 3 «Autorità di gestione» è sostituito con «eu-LISA».
Art. 43 Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
Il paragrafo 1 precisa i casi in cui il garante europeo della protezione dei dati coopera in particolare con le autorità di controllo per assicurare il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali.
I paragrafi 2 e 3 disciplinano la cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati.
43 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4 maggio 2016, pag. 89.
44 RS 235.3