Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Art. 49 Procedura di comitato
Viene apportata una modifica puramente redazionale dovuta ad altre modifiche del presente regolamento.
Art. 49bisGruppo consultivo
Questa nuova disposizione prevede che eu-LISA istituisca un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.
Art. 50 Monitoraggio e valutazione
In tutto l’articolo «Autorità di gestione» è sostituito con «eu-LISA» (cfr. par. 1–3, 6 e 7).
Il paragrafo 3 stabilisce che al posto dell’Autorità di gestione sia eu-LISA a presentare ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea una relazione sul funzionamento tecnico del VIS. Tale relazione contiene anche una valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l’identità delle persone.
Secondo il paragrafo 4, gli Stati membri ed Europol predispongono relazioni annuali sull’efficacia dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto.
Il precedente paragrafo 4 diventa il paragrafo 5 e subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altre disposizioni.
2.4 Modifica e abrogazione di altri atti giuridici UE a seguito della modifica del regolamento (UE) 2021/1134
2.4.1 Modifica del regolamento (CE) n. 810/200945
Il regolamento n. 810/2009 (codice dei visti) fissa le procedure e le condizioni degli Stati Schengen per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata (ossia di durata non superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi). Questo regolamento si applica ai cittadini di Stati terzi che devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (secondo il regolamento [UE] 2018/180646). Inoltre elenca gli Stati terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale ai fini dell’attraversamento delle zone di transito internazionali degli aeroporti Schengen (allegato IV). Infine, il codice dei visti disciplina il rilevamento degli identificatori biometrici nel VIS.
Art. 10 Norme generali per la presentazione delle domande
Il paragrafo 1 stabilisce che, al momento della presentazione della domanda, qualora sia necessario rilevare le impronte digitali e l’immagine del volto il richiedente deve presentarsi di persona.
Il paragrafo 3 lettera c subisce una modifica redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. È inoltre inserito un comma secondo cui gli Stati Schengen possono imporre al richiedente di presentare una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/9547.
Art. 13 Identificatori biometrici
I paragrafi 1 e 4 subiscono una modifica puramente terminologica: il termine «fotografia» è sostituito con «immagine del volto».
Ai sensi del paragrafo 2, il richiedente è tenuto a presentarsi di persona al momento del deposito di una prima domanda e in seguito almeno ogni 59 mesi. Il paragrafo prescrive inoltre che le immagini del volto siano rilevate sul posto al momento della domanda. Il nuovo paragrafo 2bisstabilisce che le immagini del volto e le impronte digitali possono essere registrate nel VIS esclusivamente ai fini del trattamento dei visti. Il paragrafo 3 è completato con la disposizione secondo cui i dati devono essere copiati per una domanda successiva se sono disponibili impronte digitali e un’immagine del volto di qualità sufficiente rilevata direttamente sul posto. Nel nuovo paragrafo 6bissi stabiliscono le condizioni da soddisfare per il rilevamento degli identificatori biometrici dei minori. Il paragrafo 7 di questa disposizione riduce infine l’età dei minori esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali da dodici a sei anni. Infine, anche le persone di età superiore a 75 anni sono esonerate dal rilevamento delle impronte digitali. Il paragrafo 8 è abrogato, in quanto tale norma è già contenuta nel regolamento VIS (art. 8 par. 5).
Art. 21 Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio
In base al nuovo paragrafo 3bis, allo scopo di valutare le condizioni di ingresso si considera il risultato delle verifiche effettuate nel SIS, nel SLTD di Interpol, nell’ETIAS, nel VIS, nell’EES, nell’Eurodac, nelle banche dati Europol e nel sistema ECRIS-TCN. Il nuovo paragrafo 3terstabilisce che in presenza di un collegamento rosso a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/817 il consolato o le autorità centrali esaminano le differenze tra le identità oggetto del collegamento e ne tengono conto. Il nuovo paragrafo 3quater prevede che nell’esame di una domanda di visto siano considerati i riscontri positivi in riferimento agli indicatori di rischio di cui all’articolo 9undeciesdel regolamento (CE) n. 767/2008. Il paragrafo 4 subisce inoltre una modifica linguistica. Il nuovo paragrafo 8bis stabilisce che i consolati prestano particolare attenzione alla corretta verifica dell’identità dei minori al fine di prevenire la tratta di minori.
Art. 25 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata
Il nuovo numero iv inserito al paragrafo 1 lettera a prevede che per motivi di urgenza un visto può essere rilasciato benché non siano state completate le verifiche dei riscontri positivi conformemente agli articoli 9bis-9octies.
45 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, modificato nella GU L 284 del 12.11.2018, pag. 38.
46 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.
47 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.