Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Art. 35 Visti rilasciati alle frontiere esterne
È inserito un nuovo paragrafo 5bische disciplina il rilascio di un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio. Questo tipo di visto può essere rilasciato alla frontiera esterna soltanto in casi eccezionali.
Art. 36 Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito
In questa disposizione è menzionato il nuovo paragrafo 5bisdell’articolo 35.
Art. 39 Condotta del personale
Il paragrafo 2 subisce una modifica puramente linguistiche. Il paragrafo 3 menziona ora esplicitamente il bene del minore
Art. 46 Compilazione di statistiche
L’articolo 46 è abrogato.
Art. 57 Monitoraggio e valutazione
Il paragrafo 1 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali. I paragrafi 3 e 4 vengono abrogati senza sostituzione. Di conseguenza la Commissione europea non deve più presentare relazioni sull’attuazione del regolamento con riferimento agli identificatori biometrici (art. 13), alle spese per i servizi addizionali riscosse dai prestatari di servizi esterni (art. 17), alle modalità di cooperazione nel trattamento delle domande da parte degli Stati membri, inclusa la cooperazione con fornitori esterni di servizi incaricati di registrare i dati della domanda di visto, nonché sulla cifratura e sul trasferimento sicuro di dati (art. 40–44).
Allegato X
Nella parte C lettera b è inserita una disposizione secondo cui le prescrizioni relative al rilevamento degli indicatori biometrici secondo l’articolo 13 devono essere rispettate.
Allegato XII
Questo allegato è eliminato a seguito dell’abrogazione dell’articolo 46.
2.4.2 Modifica del regolamento (UE) 2016/39948
Il regolamento (UE) 2016/399, noto anche come «codice frontiere Schengen», stabilisce, tra l’altro, norme riguardanti l’attraversamento delle frontiere esterne Schengen e l’assenza di controlli alle frontiere interne. Il codice definisce quindi le regole che governano le verifiche sulle persone alle frontiere esterne Schengen, le condizioni d’ingresso nonché le condizioni per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.
Art. 8 Verifiche di frontiera sulle persone
Al paragrafo 3 è inserita la lettera bter, secondo cui nel caso di cittadini di Stati terzi in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite comprendono anche l’accertamento dell’identità del titolare e dell’autenticità e validità del documento tramite consultazione del VIS.
Nel paragrafo 3 vengono soppresse senza sostituzione le lettere c-f concernenti le interrogazioni del VIS in base al numero di vignetta visto e, su base aleatoria, al numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.
Allegato VII
È inserito il nuovo punto 6.6, secondo cui le autorità di controllo alla frontiera devono essere formate specificamente se sono impiegate per verificare i dati biometrici di minori. Il bene del minore deve essere sempre garantito.
2.4.3 Modifica del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 intende migliorare l’efficacia dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen mediante la creazione dell’EES per l’ingresso e l’uscita di cittadini di Stati terzi autorizzati a un soggiorno di breve durata. L’EES è un sistema IT automatico per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da Stati terzi presso le frontiere esterne. Si applica sia a chi ha bisogno di un visto di soggiorno di breve durata sia a chi proviene da Stati terzi esenti dall’obbligo del visto. L’EES sostituisce l’attuale sistema di apposizione manuale del timbro sul passaporto. Il sistema contribuirà inoltre a lottare contro reati terroristici e altri reati gravi. La sua messa in esercizio è prevista per metà 2022.
48 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, rettificato in GU L 271 del 31.10.2018, pag. 69; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.