Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Il paragrafo 10 è nuovo. Esso disciplina la collaborazione tra eu-LISA e contraenti esterni per lavori relativi al VIS. In questo ambito l’agenzia eu-LISA sorveglia le attività dei contraenti esterni.
Art. 27 Sede del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS)
Questa disposizione è abrogata.
Art. 27bisInteroperabilità con gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol
Questo articolo stabilisce le modalità di istituzione dell’interoperabilità tra il VIS e gli altri sistemi (EES, ETIAS, SIS, Eurodac, dati di Europol e ECRIS-TCN [al quale la Svizzera non partecipa]) per consentire il trattamento automatico delle interrogazioni di altri sistemi. L’interoperabilità si basa sull’ESP. Si fa qui riferimento alle interrogazioni automatiche previste ai nuovi articoli 9bis-9octiese 22ter.
Art. 28 Relazione con i sistemi nazionali
I paragrafi 1 e 2 nonché le lettere a e d del paragrafo 4 subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali.
Art. 29 Responsabilità per quanto riguarda l’uso e la qualità dei dati
I paragrafi 1–3 subiscono modifiche puramente linguistiche. «Autorità di gestione» è ad esempio sostituito con «eu-LISA». Il nuovo paragrafo 2bisstabilisce che eu-LISA sviluppa e gestisce in collaborazione con la Commissione europea procedure chiaramente definite per lo svolgimento di controlli di qualità e riferisce agli Stati Schengen. Il nuovo paragrafo 4 prevede che ogni Stato Schengen designi un’autorità quale titolare del trattamento dei dati personali nel VIS dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.
Art. 29bisNorme specifiche per l’inserimento dei dati
Questo articolo prescrive ora che i dati di cui agli articoli 6 paragrafo 4, 9–14, 22bise 22quater–22septiessono inseriti nel VIS previo controllo di qualità eseguito dalle autorità competenti nazionali e sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS. Se dal controllo emerge il mancato rispetto dei criteri di qualità richiesti, il VIS informa automaticamente le autorità competenti.
Art. 31 Comunicazione dei dati ai paesi terzi o organizzazioni internazionali
Nel paragrafo 1 sono inserite eccezioni per la trasmissione dei dati trattati nel VIS. Si tratta dei trasferimenti di dati a Interpol, che sono autorizzati.
I precedenti paragrafi 2 e 3 vengono raggruppati in un unico paragrafo e rielaborati dal punto di vista redazionale.
Il divieto di massima di comunicare dati a organizzazioni internazionali o a Paesi terzi è mantenuto. Come già attualmente, sono previste eccezioni nel quadro del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale. Ora è previsto pure il quadro del reinsediamento di cittadini di Stati terzi (resettlement), se si tratta di fornire informazioni a organizzazioni internazionali. Le condizioni previste devono essere soddisfatte (par. 2). Per quanto concerne il rimpatrio occorre precisare che i dati possono essere comunicati soltanto nei casi in cui la decisione di rimpatrio presa in conformità con la direttiva sul rimpatrio42 non è sospesa o impugnata. Il paragrafo 3 stabilisce che i trasferimenti di dati personali a Paesi terzi non possono pregiudicare i diritti dei richiedenti protezione internazionale.
Per contro, i dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato Schengen o da Europol a fini di contrasto non possono essere trasferiti a Paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione (par. 4). Questo divieto si applica anche se il trattamento di tali dati è effettuato a livello nazionale nel quadro di una procedura penale. In deroga al paragrafo 4, il paragrafo 5 stabilisce le condizioni alle quali nei singoli casi è consentito trasferire dati a Stati terzi. Questo trasferimento è possibile in particolare se sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave (par. 5 lett. a). Devono inoltre essere soddisfatte altre condizioni (par. 5 lett. b-f), tra cui in particolare la reciprocità dello scambio di informazioni con lo Stato richiedente.
Art. 32 Sicurezza dei dati
Nel paragrafo 2 vengono aggiunte tre nuove lettere ebis, jbise jter. La disposizione alla lettera ebisè intesa impedire che persone non autorizzate usino i sistemi di trattamento dei dati. La lettera jbisgarantisce che in caso di interruzione dei sistemi installati questi possano essere ripristinati al normale esercizio. La lettera jterprevede che le anomalie nel funzionamento dei sistemi siano adeguatamente segnalate e che in caso di malfunzionamento dei sistemi i dati personali possano essere recuperati. Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente linguistica: «Autorità di gestione» è sostituita con «eu-LISA».
Art. 32bisIncidenti di sicurezza
Questa disposizione disciplina la procedura seguita dalle autorità in presenza di un evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS.
Art. 33 Responsabilità
Questo articolo subisce modifiche redazionali e strutturali. Il paragrafo 1 viene suddiviso nelle lettere a e b che disciplinano la responsabilità per i danni causati da un trattamento illecito dei dati personali (lett. a) e la responsabilità degli organi (lett. b). Il paragrafo 2 tratta la responsabilità in caso di inosservanza degli obblighi. Il paragrafo 3 stabilisce che, per quanto concerne le azioni proposte contro un organo per il risarcimento dei danni, sono fatte salve le disposizioni dei trattati.
42 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 16 dicembre 2008, pag. 98.