Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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Il paragrafo 4 stabilisce che il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette ogni due anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione contiene informazioni sulle attività svolte in questo ambito.

Art. 44 Protezione dei dati durante il periodo transitorio

Poiché il periodo transitorio è scaduto, questo articolo è diventato obsoleto e viene quindi abrogato.

Art. 45 Attuazione da parte della Commissione

Questo articolo stabilisce in quali casi la Commissione europea può adottare atti di esecuzione; il paragrafo 1 è integrato con le lettere ad.

In base al paragrafo 2 le misure necessarie alla realizzazione tecnica del C-VIS sono stabilite con atti di esecuzione. Le lettere a-e subiscono modifiche puramente redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altre disposizioni a cui rimandano. Viene inoltre aggiunta la lettera f concernente l’accesso ai dati ai fini dell’elaborazione di relazioni.

Il paragrafo 3 prevede che la Commissione europea adotti atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel VIS. Tutti gli atti di esecuzione citati in questo articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49 paragrafo 2 del presente regolamento (par. 4).

Art. 45bisUso dei dati del VIS per l’elaborazione di relazioni e statistiche

Questa disposizione è nuova. Stabilisce che le competenti autorità degli Stati Schengen, la Commissione europea, eu-LISA, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e Frontex, inclusa l’unità centrale ETIAS, sono abilitate a consultare determinati dati – informazioni sullo status, sesso e cittadinanza attuale del richiedente, tipo di documento rilasciato ecc. – unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche, senza che sia possibile l’identificazione individuale. Il personale debitamente autorizzato di Frontex può consultare i dati di cui al paragrafo 1 anche ai fini dell’esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità.

Inoltre, ai fini previsti dal paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati ivi previsti e sulla base dei dati VIS compila statistiche periodiche sui visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno.

Art. 45terComunicazioni

Questa disposizione definisce le autorità degli Stati Schengen, compresi i relativi compiti, che devono essere comunicate alla Commissione europea e a eu-LISA.

Art. 45quaterAccesso ai dati per verifica da parte dei vettori

I vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano il VIS per verificare se i cittadini di Stati terzi da loro trasportati sono titolari di un visto o di un permesso di soggiorno valido.

Questi trattamenti di dati devono essere eseguiti dai vettori nell’ambito dell’accesso sicuro per i vettori. Le registrazioni sono conservate da eu-LISA per due anni.

Art. 45quinquiesProcedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

Se è tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido sul portale per i vettori. La Commissione europea adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati.

Art. 45sexiesAccesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

Per svolgere i loro compiti, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli.

Art. 45septiesCondizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea Questo articolo stabilisce a quali condizioni le squadre della guardia di frontiera e costiera europea ottengono l’accesso ai dati del VIS secondo l’articolo 45quinquiesdel presente regolamento. Il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se sono soddisfatte le condizioni di accesso.

L’articolo disciplina inoltre le modalità con cui i membri delle squadre possono consultare i dati del VIS; in caso di riscontro positivo nel VIS lo Stato membro ospitante deve esserne informato.

Ogni accesso e uso dei dati da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea è registrato e bisogna garantire che i dati ricavati dal VIS non siano trasmessi ad altri sistemi.

Art. 46–48

Questi articoli, di natura prettamente tecnica, sono soppressi.

Art. 48bisEsercizio della delega

Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione europea. Tale delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.