Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda. L’utilizzo dei dati relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni e in caso di riscontro positivo la consultazione dei dati del VIS sono soggetti a ulteriori condizioni.

Art. 22septdeciesAccesso ai dati del VIS per l’identificazione di persone in circostanze specifiche

Le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 22sexdeciesparagrafo 1 se accedono al VIS per l’identificazione di persone scomparse o rapite nonché vittime di tratta degli esseri umani.

Art. 22octodeciesUso dei dati del VIS per l’inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve

essere impedito di viaggiare e accesso a tali dati

Questo nuovo articolo stabilisce che i dati del VIS possono essere utilizzati ai fini della segnalazione di persone scomparse o vulnerabili a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862 (SIS Polizia). Il punto di accesso centrale assicura la trasmissione dei dati tramite mezzi sicuri. La disposizione stabilisce inoltre i casi in cui altre autorità possono chiedere a un’autorità con accesso ai dati del VIS di accedere a tali dati. In caso di riscontro, le autorità di protezione dei minori o un’autorità giudiziaria, al fine di assolvere i loro compiti, possono chiedere l’accesso ai pertinenti dati del VIS a un’autorità che vi ha accesso.

Art. 22novodeciesProcedura e condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte di Europol

Europol ha accesso ai dati del VIS a fini di consultazione se la consultazione sostiene l’azione degli Stati Schengen in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ed è necessaria e proporzionata in un caso specifico, se esistono fondati motivi per ritenere che contribuisca in modo sostanziale al conseguimento dello scopo previsto e se da una precedente interrogazione del CIR risulta che nel VIS sono conservati dati. L’utilizzo dei dati relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni e in caso di riscontro positivo la consultazione dei dati del VIS sono soggetti a ulteriori condizioni.

L’autorità designata di Europol può presentare una richiesta elettronica motivata per la consultazione di tutti o di una serie specifica di dati registrati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all’autorizzazione dello Stato membro d’origine dei dati.

Art. 22viciesConservazione delle registrazioni delle richieste di consultazione di dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento e

indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

L’agenzia eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nel VIS nell’ambito della prevenzione dei pericoli e del perseguimento penale. Tutte le operazioni di trattamento dei dati che risultano dalle richieste di accesso ai dati VIS sono registrate dagli Stati membri e da Europol a fini di verifica e controllo. Il paragrafo 3 stabilisce le indicazioni contenute nella registrazione. Le registrazioni possono essere utilizzate solo per verificare l’ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l’integrità e la sicurezza dei dati.

Art. 22unviciesCondizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente

regolamento non è ancora stato attuato

Le autorità designate di uno Stato Schengen per il quale il presente regolamento non è ancora in vigore ottengono l’accesso ai dati del VIS, se tale accesso rientra nei limiti delle loro competenze, soddisfa i requisiti di cui all’articolo 22sexdeciesparagrafo 1 del presente regolamento ed è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo. L’autorità designata presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto di accesso centrale nazionale.

Art. 23 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo massimo di conservazione dei dati di cinque anni rimane invariato, ma ora si applica anche alle domande di visti per soggiorno di lunga durata e permessi di soggiorno. Alla scadenza di tale termine, il VIS cancella automaticamente il fascicolo relativo alla domanda e i collegamenti fatti verso tale fascicolo medesimo.

Secondo il paragrafo 3 le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di dodici anni vengono cancellate non appena questi hanno valicato la frontiera esterna e il loro visto o permesso di soggiorno è scaduto. Al fine di garantire questa cancellazione, l’EES invia automaticamente una comunicazione al VIS non appena la partenza del minore è inserita nella cartella di ingresso/uscita.

Art. 24 Modifica dei dati

Solo lo Stato membro responsabile ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al VIS, rettificando o cancellando tali dati. Se uno Stato Schengen constata che i dati sono inesatti ne informa immediatamente lo Stato membro competente tramite VIS Mail. Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti, lo Stato Schengen responsabile verifica i dati in questione e risponde entro tre giorni lavorativi allo Stato richiedente e, se necessario, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato Schengen richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato Schengen responsabile tramite VIS Mail.

Art. 25 Cancellazione anticipata dei dati

Questa disposizione subisce modifiche redazionali: viene inserito il rimando ad altri articoli del presente regolamento e il termine «l’infrastruttura del VIS» è sostituito con «VIS Mail».

Art. 26 Gestione operativa

Nel paragrafo 1 eu-LISA è designata come Autorità di gestione responsabile della gestione tecnica e operativa del VIS.

Il paragrafo 8bisstabilisce che eu-LISA può utilizzare dati personali reali anonimizzati provenienti dal sistema di produzione del VIS a fini di prova per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel C-VIS e per sperimentare nuove tecnologie e tecniche intese a migliorare le prestazioni dell’infrastruttura.