Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Art. 8 Interoperabilità con il VIS
Al paragrafo 2 è modificata la lettera e. Questa prescrive che al momento della verifica dell’identità del titolare di un visto, le immagini del volto sono verificate solamente se sono state rilevate sul posto al momento della presentazione della domanda. È introdotto un nuovo paragrafo 3bische stabilisce che, grazie all’interoperabilità, il VIS può avviare il processo di cancellazione dal fascicolo EES di un’immagine del volto qualora essa sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Inoltre, sempre grazie all’interoperabilità, il VIS è automaticamente informato dall’EES quando un minore di età inferiore a dodici anni è registrato nell’EES al momento dell’uscita (nuovo par. 3ter). Il nuovo paragrafo 5 fissa il momento a partire dal quale viene stabilito il collegamento tra l’EES e l’ESP al fine di consentire il trattamento automatizzato. Si tratta della data di entrata in funzione del VIS.
Art. 9 Accesso all’EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati
Al paragrafo 2 è aggiunto un comma secondo cui l’EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco delle autorità competenti per trattare i dati nell’EES. I dettagli relativi a questa nuova funzionalità sono stabiliti in atti di esecuzione.
Art. 13 Servizio web
Il paragrafo 3 stabilisce che in futuro i vettori dovranno utilizzare un servizio web al fine di controllare la validità dei visti per soggiorno di breve durata e innanzitutto per verificare se la persona in questione ha raggiunto la durata massima di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, in particolare se dispone di un visto per più ingressi. Introducendo determinati dati nel servizio web, l’impresa di trasporto aereo riceve una risposta «OK/non OK». Se negano l’imbarco a cittadini di Stati terzi, in futuro i vettori dovranno comunicare loro i motivi alla base del rifiuto e informarli in merito ai loro diritti in materia di rettifica o cancellazione dei loro dati personali registrati nell’EES.
Art. 15 Immagine del volto di cittadini di paesi terzi
Il paragrafo 1 stabilisce che l’immagine del volto è rilevata sul posto se è necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornarla. La disposizione non si applica tuttavia se l’immagine di un cittadino di uno Stato terzo è registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Il paragrafo 5 è abrogato.
Art. 16 Dati personali di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto
Il paragrafo 1 lettera d è modificato di modo che l’immagine del volto non viene inserita nel fascicolo individuale se è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.
È inserito un nuovo paragrafo 1bis che fissa le condizioni alle quali l’EES cancella l’immagine del volto dal fascicolo individuale.
Art. 18 Dati personali di cittadini di paesi terzi respinti
Il paragrafo 2 modificato stabilisce che l’immagine del volto è rilevata sul posto se il cittadino di uno Stato terzo è in possesso di un documento di viaggio, visto o permesso di soggiorno falso, contraffatto o alterato e se sussistono dubbi circa l’autenticità dell’immagine del volto registrata nel VIS.
Art. 23 Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo
Il paragrafo 2 terzo comma e il paragrafo 4 secondo comma lettera a subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.
Art. 24 Uso dell’EES ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni
È aggiunto un nuovo paragrafo 5 che stabilisce che le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno sono abilitate a consultare i pertinenti dati nell’EES allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi risultanti dalle interrogazioni dell’EES nonché allo scopo di esaminare e di decidere in merito a tali domande.
Art. 35 Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati
Al paragrafo 4 è soppressa l’espressione «mediante l’infrastruttura del VIS».
2.4.4 Modifica del regolamento (UE) 2018/124049
Il regolamento (UE) 2018/1240 disciplina il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS. Attraverso questo sistema si verifica se l’ingresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall’obbligo di visto rappresenta un rischio per gli Stati membri. In tal modo l’autorizzazione ai viaggi ETIAS rappresenta, oltre alle condizioni d’ingresso già previste dal codice frontiere Schengen (documento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.) un’ulteriore condizione per l’ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo di visto.
Art. 4 Obiettivi dell’ETIAS
La nuova lettera dbisesplicita che l’ETIAS sostiene gli obiettivi del VIS mediante l’interrogazione automatica dell’ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34.
49 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.